Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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ni adottate dall’economia privata o, più di recente, da assicurazioni sociali. Con la presente riforma si intendono colmare diverse lacune del sistema di vigilanza.
Innanzitutto, le basi giuridiche non contemplano disposizioni sull’integrità, sulla lealtà e sulla dichiarazione delle relazioni d’interesse. Le differenze rispetto all’economia privata o alle assicurazioni sociali che hanno modernizzato di recente le loro norme giuridiche non sono più giustificate e nocciono alla reputazione del 1° pilastro.
Secondariamente, in virtù della LAVS, i Cantoni hanno sempre goduto di una grande autonomia nell’organizzazione dei loro organi esecutivi. Per questa ragione, le strutture organizzative sono molto eterogenee. Talvolta l’indipendenza delle casse di compensazione è messa in dubbio e l’obbligo di vigilanza del Cantone sull’amministrazione della propria cassa di compensazione è insoddisfacente. Anche il coinvolgimento dei Cantoni nell’organizzazione dei propri uffici AI può compromettere l’indipendenza richiesta dalla LAI.
Inoltre, numerose casse di compensazione hanno introdotto di propria iniziativa moderni strumenti di gestione, quali il sistema di gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità o il sistema di controllo interno (SCI). Per i gerenti delle casse non è però ancora prevista alcuna regolamentazione vincolante a livello di legge. È inoltre necessario uno standard normativo minimo che garantisca l’efficacia degli strumenti e il coordinamento generale.
Infine, occorre modernizzare gli strumenti dell’autorità di vigilanza. Considerata la mole dell’attività dell’AVS, l’attuale prassi di revisione non offre più sufficienti garanzie. L’acquisizione di servizi centrali nel settore dei sistemi d’informazione presso fornitori esterni non è soggetta a vigilanza, il che comporta rischi notevoli e incontrollabili.
2.3.2 Indipendenza e separazione delle funzioni presso gli organi esecutivi della Confederazione
I due organi federali che svolgono compiti esecutivi nell’ambito del 1° pilastro (UCC e UFAS) non operano una netta distinzione tra i compiti esecutivi e la vigilanza sui medesimi.
– Conclusione di contratti di sovvenzionamento (UFAS): nel caso dei contratti di sovvenzionamento, le prestazioni esecutive vere e proprie sono fornite da terzi, ragion per cui il principio della separazione tra la vigilanza e l’attività esecutiva è rispettato. Che la decisione sulla concessione dei sussidi e la vigilanza sull’adempimento dei contratti di prestazioni competano alla stessa unità amministrativa è una prassi corrente a livello federale nell’ambito dell’assegnazione di sussidi. La particolarità sta invece nel fatto che l’entità dei sussidi non è soggetta senza restrizioni all’alta vigilanza del Parlamento, poiché i sussidi sono finanziati non nel quadro del bilancio federale, bensì direttamente dai fondi di compensazione dell’AVS e dell’AI. Il Parlamento ha pertanto voce in capitolo solo indirettamente, attraverso l’approvazione del contributo della Confederazione all’AVS e all’AI nel quadro del preven-