Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
camente. Essa costituisce inoltre il presupposto per definire chiaramente prescrizioni, obiettivi e impostazione del SCI.
Cpv. 2: questa disposizione prevede l’introduzione di un sistema di gestione della qualità che sostenga lo sviluppo e il mantenimento di un’esecuzione di buona qualità e consenta una gestione strategica mirata. Tale sistema promuoverebbe inoltre la parità di trattamento tra i beneficiari di prestazioni. Ciò permetterebbe di accrescere la fiducia che gli assicurati, i datori di lavoro e gli altri attori interessati ripongono nell’assicurazione. Per la sorveglianza della propria attività, le casse di compensazione istituiranno inoltre un SCI legato al loro sistema di gestione dei rischi e della qualità. Anche il SCI serve alla gestione strategica della cassa di compensazione e aiuta il suo gerente a garantire che vengano verificate le prescrizioni, individuate le carenze e adottati i correttivi eventualmente necessari. L’introduzione di un SCI era già parte integrante del progetto sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 posto in consultazione nel 2013. In quella occasione erano pervenuti solo pochi pareri al riguardo, da cui era emerso un quadro eterogeneo (mentre alcuni Cantoni e due organizzazioni di beneficiari di rendite approvavano la proposta, l’industria vi era contraria).
Cpv. 3: al Consiglio federale viene conferita la competenza di emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI. A tal fine potranno essere utilizzati come base modelli standard, quali ad esempio COBIT, COSO e ISO. Per l’impostazione materiale di questi strumenti, il Consiglio federale considererà le peculiarità delle singole assicurazioni sociali nonché le dimensioni, la complessità e la struttura degli organi esecutivi affinché l’attuazione possa avvenire senza un impiego sproporzionato di risorse. Una certa armonizzazione degli strumenti in questione agevolerà il coordinamento a livello di organi esecutivi e autorità di vigilanza.
Prima che il Consiglio federale possa intervenire a livello generale astratto emanando disposizioni d’ordinanza, andranno però valutate le indicazioni degli uffici di revisione, cui incombe il compito di verificare la gestione dei rischi nei casi specifici (cfr. art. 68a AP-LAVS).
Art. 66a Principi di gestione
Cpv. 1: questo capoverso disciplina i principi generali di gestione. Il gerente della cassa e il suo rappresentante devono godere di una buona reputazione, garantire un’attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d’interesse. Poiché, a differenza degli istituti di previdenza, le casse di compensazione e gli uffici AI non amministrano patrimoni ingenti, la garanzia di una gestione irreprensibile deve essere verificata principalmente dalla commissione di vigilanza o dal comitato direttivo della cassa. Nel caso in cui da tale verifica emerga che un funzionario non soddisfa più le condizioni richieste, in qualità di autorità di vigilanza l’UFAS può chiederne la revoca alla commissione di vigilanza o al comitato direttivo della cassa. Le casse di compensazione stabiliscono le prescrizioni in materia di integrità e lealtà in un codice deontologico. In questo ambito la trasparenza è particolarmente importante per escludere motivi di sospetto. Dato che finora non ci sono stati problemi, non s’impone alcuna regolamentazione restrittiva. Cpv. 2: oltre all’obbligo di pre-