Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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periodica e, dall’altro, un rimando alle disposizioni rilevanti per l’abilitazione dei revisori, ovvero alla legge del 16 dicembre 200549 sui revisori (LSR). Entrata in vigore nel 2007, la LSR definisce gli standard per lo svolgimento regolare e di buona qualità delle revisioni. Fatte salve le prescrizioni delle leggi speciali, per motivi di trasparenza, plausibilità e credibilità, nelle disposizioni relative al 1° pilastro vanno applicati in generale gli stessi standard previsti nella LSR. I requisiti previsti per le persone fisiche e le imprese di revisione per lo svolgimento dell’attività di revisione sono stati già uniformati a livello d’ordinanza con effetto dal 1° gennaio 2013. La presente revisione della LAVS offre quindi un’occasione propizia per precisare l’applicabilità della LSR nel quadro dell’esecuzione dell’AVS.
Va inoltre rilevato che la LSR contiene una terminologia aggiornata, mentre le espressioni della LAVS – che risalgono alla prima metà del 20° secolo e differiscono da quelle della LSR pur designando gli stessi organi – sono ormai obsolete. Certe espressioni della LAVS vanno pertanto modernizzate (p. es. sostituendo «ufficio di revisione» con «impresa di revisione»). L’espressione «ufficio di revisione» non viene tuttavia sostituita quando designa la funzione di revisione e non l’impresa che la svolge.
Attualmente i Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. La revisione di una singola cassa di compensazione, in un ambito così specifico e retto da numerose direttive come quello dell’AVS, non permette agli specialisti di acquisire l’esperienza necessaria per garantire un’esecuzione qualitativamente ineccepibile delle revisioni. Inoltre, non si possono escludere conflitti d’interesse: spesso il Cantone è il membro più grande e più importante della cassa di compensazione cantonale e generalmente sussistono anche altri legami contrattuali tra esso e la sua cassa di compensazione. Il quarto periodo del vigente articolo 68 capoverso 1 può dunque essere soppresso, tanto più che tutte le casse di compensazione cantonali AVS sono ormai sottoposte a revisione da parte di uffici di revisione esterni indipendenti dall’amministrazione cantonale.
Cpv. 2: questo capoverso riprende i requisiti relativi all’indipendenza delle imprese di revisione, attualmente disciplinati nel capoverso 3, limitandosi però alla sola attività di revisione delle casse. L’indipendenza dell’ufficio di revisione potrebbe essere ulteriormente rafforzata a livello d’ordinanza (competenza del Consiglio federale in virtù dell’art. 68 cpv. 3), ad esempio evitando che la sua attività venga limitata da forfait per la revisione precedentemente convenuti o fissati in altro modo.
Cpv. 3: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di formulare a livello d’ordinanza requisiti complementari per l’ufficio di revisione, stabilendo ad esempio che, nell’ottica della garanzia della qualità, quest’ultimo sia tenuto a dimostrare di aver ricevuto un numero minimo di mandati da parte di casse di compensazione.