Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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Art. 68a Compiti dell’ufficio di revisione

Cpv. 1: questo capoverso definisce i compiti dell’ufficio di revisione, delimitando così indirettamente anche l’ambito di verifica della revisione. In futuro non andrà verificata solo la contabilità, ma anche la conformità del conto annuale alle disposizioni legali. L’ufficio di revisione dovrà giudicare se il conto annuale contenga o meno dati sostanziali errati e se il metodo applicato per la presentazione dei conti sia conforme alle norme vigenti. Questo accrescerà la sicurezza delle verifiche. Oltre a presentare un rapporto di revisione dettagliato all’autorità di vigilanza, gli uffici di revisione delle casse di compensazione e degli uffici AI dovranno redigere un attestato all’attenzione dell’ufficio di revisione dei fondi di compensazione, che attualmente è il CDF. L’attestato presuppone che l’ufficio di revisione abbia verificato il SCI, il sistema di gestione della qualità e la gestione dei rischi. Per poter confermare la correttezza del conto annuale, l’ufficio di revisione deve essere sufficientemente sicuro che esso non presenti dati sostanziali errati.

Cpv. 2: questo capoverso riprende dal vigente articolo 72 capoverso 4 LAVS la disposizione sull’obbligo degli uffici di revisione di presentare rapporti, riformulandolo essenzialmente per motivi di sistematica.

Cpv. 3: questo capoverso stabilisce che gli uffici di revisione saranno tenuti a notificare senza indugio all’autorità di vigilanza eventuali constatazioni concernenti reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile. La vigilanza sarà quindi tanto più efficiente quanto più rapidamente l’autorità di vigilanza potrà intervenire. Il tenore dell’obbligo di notifica proposto ricalca quello della disposizione applicata dall’inizio del 2016 nell’assicurazione malattie (art. 27 LVAMal).

Cpv. 4: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni relative all’esecuzione delle revisioni delle casse. In tal caso, sarà necessario sviluppare standard di verifica per la revisione delle casse di compensazione. L’elaborazione di tali standard non richiede modifiche di legge, ma avverrà nel quadro di una revisione totale delle direttive sulla revisione delle casse di compensazione. I relativi lavori sono svolti parallelamente al presente progetto. È inoltre prevista l’introduzione di verifiche dei documenti di lavoro concernenti singoli mandati di revisione (cosiddette «file review»).

Art. 68b Controllo dei datori di lavoro

Cpv. 1: gli enti autorizzati a eseguire i controlli dei datori di lavoro sono elencati alle lettere a–c. Si specifica così esplicitamente nella legge che i controlli dei datori di lavoro possono essere eseguiti non solo dalle imprese di revisione (lett. a), ma anche da organizzazioni specializzate delle casse di compensazione (lett. b, analogamente a quanto avviene già oggi con l’ufficio di revisione delle casse di compensazione [RSA]) o dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (lett. c). In tal modo la disposizione legale rifletterà una prassi comunemente applicata.

Cpv. 2: questo capoverso introduce, oltre al già previsto obbligo di presentare rapporti (art. 72 cpv. 4 LAVS), un obbligo di notifica nei confronti dell’autorità di