Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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vigilanza analogo a quello previsto all’articolo 68a capoverso 3 per gli uffici di revisione.

Cpv. 3: la natura tecnica delle questioni in oggetto giustifica il conferimento al Consiglio federale della facoltà di incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari sull’esecuzione dei controlli dei datori di lavoro.

Art. 72 Autorità di vigilanza

Per maggiore chiarezza, il contenuto del vigente articolo 72 viene ripartito tra i nuovi articoli 72a e 72b AP-LAVS, a seconda che si tratti di compiti oppure di provvedimenti dell’autorità di vigilanza. Nel suo nuovo tenore, l’articolo 72 si limiterà quindi a definire la competenza del Consiglio federale di designare l’autorità di vigilanza, che continuerà a essere l’UFAS.

Art. 72a Compiti dell’autorità di vigilanza

Cpv. 1: questo capoverso stabilisce il principio secondo cui l’UFAS, in qualità di autorità di vigilanza, sorveglia l’esecuzione della legge e gestisce l’attuazione dell’AVS mediante obiettivi e parametri.

Cpv. 2: con questa disposizione si sancisce per legge l’obiettivo programmatico della vigilanza, vale a dire garantire un’esecuzione efficace, di elevata qualità e uniforme della legge nel 1° pilastro. Questo capoverso descrive in che modo andrà attuata la vigilanza basata sui rischi e sui risultati: una vigilanza può essere basata sui risultati se, da un lato pone obiettivi agli organi esecutivi e, dall’altro, consente la prova dell’efficacia dell’attività di esecuzione a livello sistemico. La vigilanza è necessaria anche laddove vi è di un ampio margine di manovra (discrezionalità) nell’esecuzione. Le lettere a–g definiscono i compiti principali dell’autorità di vigilanza.

Lett. a: la verifica e l’analisi dei rapporti degli organi esecutivi relativi alla loro gestione (cfr. art. 66a cpv. 2) e dei rapporti sulle revisioni (cfr. art. 68a cpv. 2) sono un compito centrale dell’autorità di vigilanza. Questi rapporti devono essere valutati sistematicamente. Se dalla valutazione emerge la necessità di adottare misure, l’autorità di vigilanza provvede a farlo, in piena conformità con il principio di vigilanza dell’orientamento ai risultati.

Lett. b: i principali attori soggetti ai rischi dell’esecuzione sono gli organi esecutivi. Essi devono dunque disporre di un sistema di gestione dei rischi e della qualità e di un SCI e provvedere al loro mantenimento, vale a dire adeguarli costantemente all’evoluzione dei rischi per essi rilevanti. In base alle constatazioni dei rapporti sulle revisioni e a eventuali casi concreti, l’autorità di vigilanza dovrà verificare se siano stati eventualmente commessi errori nell’esecuzione di un caso specifico o se vi sia una disfunzione nella gestione dei rischi di un organo esecutivo o a livello sistemico (p. es. direttive errate). Mentre l’ufficio di revisione verifica l’esistenza e il mantenimento della gestione dei rischi e della qualità nonché del SCI, l’autorità di vigilanza deve valutare se i riscontri dell’ufficio di revisione giustifichino l’eventuale adozione di misure.