Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

con una formulazione di carattere generale, nel catalogo di misure dell’articolo 72b. Questo consentirà di rinunciare a regolamentazione specifiche in materia (p. es. il vigente art. 68 cpv. 2, che disciplina l’esecuzione d’ufficio di un controllo dei datori di lavoro non eseguito).

Lett. d: il diritto vigente (art. 72 cpv. 2) non prevede alternative meno drastiche, nell’ottica del principio di proporzionalità, rispetto alla revoca di un funzionario di cassa. Occorre dunque apportare una modifica in tal senso introducendo la possibilità di un avvertimento e di un ammonimento. La procedura sarà semplificata consentendo all’autorità di vigilanza di ordinare alla competente autorità di nomina di avvertire, ammonire o revocare un funzionario di cassa di un istituto delle assicurazioni sociali (a fronte dell’attuale destituzione dalla carica ad opera del Cantone su richiesta del Consiglio federale). La responsabilità dell’autorità di vigilanza risulterà così maggiore e la sua posizione rafforzata.

Lett. e: anche in questo caso la disposizione si rifà a elementi esistenti. Rispetto al vigente articolo 72 capoverso 3, la competenza di ordinare l’amministrazione della cassa di compensazione da parte di un commissario sarà attribuita non più al Consiglio federale, bensì all’autorità di vigilanza. Continuerà a essere riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell’articolo 60.

Lett. f: l’autorità di vigilanza manterrà la facoltà di ordinare o eseguire revisioni complementari.

Lett. g: lo svolgimento ineccepibile e oggettivo delle revisioni è di fondamentale importanza per l’attività di vigilanza, dato che i rapporti degli uffici di revisione rappresentano il più importante strumento, e di regola il primo, su cui si basa un’autorità di vigilanza. In merito a tale svolgimento (e alla presentazione dei rapporti) il Consiglio federale può emanare già oggi prescrizioni particolari (cfr. art. 68 cpv. 4 LAVS). Nel caso in cui vi siano dubbi fondati riguardo allo svolgimento ineccepibile, oggettivo e indipendente delle revisioni, l’autorità di vigilanza dovrà avere in futuro la possibilità di revocare l’ufficio di revisione.

Lett. h: in futuro l’autorità di vigilanza potrà anche sospendere il versamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS conformemente agli articoli 158 e 158bisOAVS a una cassa di compensazione, se questa non provvede a eliminare i vizi riscontrati come ordinato dalla competente autorità. Questo provvedimento supplementare è un ulteriore mezzo di pressione per l’autorità. Alla base vi è l’idea che una cassa di compensazione non debba ricevere sussidi da un’assicurazione, se non rispetta le regole.

Art. 95 Assunzione delle spese per i compiti fondamentali dell’esecuzione

Considerata l’eterogeneità del contenuto del vigente articolo 95, è opportuno ripartirlo in due disposizioni separate: l’articolo 95 AP-LAVS disciplina pertanto il finanziamento dei compiti fondamentali dell’esecuzione (contemplati nei vigenti cpv. 1 lett. b e 3) e il nuovo articolo 95a AP-LAVS regolamenta il finanziamento di diversi compiti speciali (come l’informazione generale degli assicurati, lo svolgimento di analisi scientifiche o lo sviluppo di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale).