Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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Lett. c: ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di garantire un’esecuzione unitaria (art. 72a LAVS), l’autorità di vigilanza deve valutare la necessità di standard in settori specifici dell’esecuzione. Essa non è però tenuta a definire da sé tali standard, ragion per cui le viene data la possibilità di delegarne l’elaborazione a terzi (organizzazioni specializzate, in particolare delle casse di compensazione, o UCC).
Lett. d: la procedura per la definizione di standard minimi è descritta nel commento all’articolo 49bis AP-LAVS, mentre questa disposizione si attribuisce all’autorità di vigilanza il compito di approvarli.
Lett. e: come già secondo il diritto vigente (cfr. art. 72 cpv. 1, primo periodo LAVS), l’autorità di vigilanza potrà impartire istruzioni per garantire un’esecuzione unitaria.
Lett. f: l’autorità di vigilanza continuerà inoltre a poter allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni (cfr. art. 72 cpv. 1, secondo periodo LAVS).
Lett. g: per poter esercitare una vigilanza basata sui risultati, l’autorità di vigilanza elabora statistiche. Conformemente all’articolo 72b lettera a AP-LAVS, gli organi esecutivi saranno tenuti a mettere a disposizione, su richiesta, i dati statistici necessari a tal fine. Saranno soggetti a questo obbligo tutti gli organi esecutivi di cui all’articolo 49 LAVS, vale a dire le casse di compensazione professionali, le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione della Confederazione e l’unità Finanze e registri centrali dell’UCC.
Art. 72b Provvedimenti dell’autorità di vigilanza
Dal punto di vista del contenuto, questo articolo riprende prevalentemente elementi già esistenti. Tuttavia, in futuro la competenza di adottare provvedimenti sarà attribuita unicamente all’autorità di vigilanza. Già oggi è infatti l’autorità di vigilanza e non il Consiglio federale (cfr. il vigente art. 72 cpv. 4) a eliminare i difetti rilevati nell’attività esecutiva.
Lett. a: per poter svolgere i suoi compiti di vigilanza in funzione preventiva secondo l’articolo 72a AP-LAVS, l’autorità di vigilanza dovrà avere la possibilità di esigere in qualsiasi momento dalle casse di compensazione informazioni e documenti. Questo obbligo d’informare è il vero e proprio fulcro di un’attività di vigilanza: è quindi l’autorità di vigilanza a definire quali informazioni sono necessarie per adempiere il proprio obbligo di vigilanza. Questa possibilità è limitata dal principio costituzionale generale della proporzionalità, che va rispettato in ogni atto amministrativo.
Lett. b: questa disposizione ricalca a grandi linee il vigente articolo 72 capoverso 4 LAVS. In futuro, come detto, non sarà più il Consiglio federale ma l’autorità di vigilanza da esso designata a eliminare i vizi rilevati impartendo istruzioni.
Lett. c: questa disposizione sancisce lo svolgimento di esecuzioni d’ufficio quale provvedimento esecutorio dell’autorità di vigilanza. Questa disposizione ha soprattutto una funzione dichiaratoria, poiché la facoltà dell’autorità di vigilanza di agire se del caso in via sostitutiva è parte integrante della sua competenza di vigilanza. Per ragioni di completezza, però, lo svolgimento di esecuzioni d’ufficio viene inserito,