Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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suoi impegni con il patrimonio disponibile. La valutazione viene effettuata alla data di riferimento del bilancio e sulla base di principi riconosciuti e di informazioni tecniche accessibili pubblicamente51. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi nel sistema del primato dei contributi viene calcolato dall’istituto di previdenza ed è verificato dall’ufficio di revisione. Anche se l’istituto di previdenza calcola autonomamente i capitali di previdenza degli assicurati attivi nel sistema del primato delle prestazioni e quelli dei beneficiari di rendita, il perito in materia di previdenza professionale deve comunque verificarli annualmente. Per il calcolo del grado di copertura si applicano le disposizioni giuridiche vigenti (art. 44 dell’ordinanza del 18 aprile 198452 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]) e le direttive della CAV PP53. Nel quadro del conto annuale, il perito è dunque responsabile esclusivamente per la verifica dei passivi attuariali.

Lett. b: questa disposizione precisa che il rapporto attuariale deve essere redatto periodicamente, ma almeno ogni tre anni. La competenza di stabilire la periodicità di tale rapporto dovrà rimanere dell’organo supremo, a maggior ragione per il fatto che il medesimo è responsabile per la sicurezza finanziaria dell’istituto di previdenza. Questo garantirà che la periodicità corrisponda alle dimensioni e alla situazione del singolo istituto di previdenza. In caso di copertura insufficiente, il perito in materia di previdenza professionale deve redigere annualmente un rapporto attuariale (art. 41a OPP 2). Se del caso, l’autorità di vigilanza può tuttavia chiedere tale rapporto in qualsiasi momento (art. 62a cpv. 2 lett. c LPP). Per il rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si baserà sul conto annuale rivisto. Se la revisione non è ancora stata effettuata, il perito deve formulare una riserva in tal senso. Nella misura in cui i rischi non sono coperti da una compagnia assicurativa, sorveglia inoltre l’equilibrio dal punto di vista attuariale (art. 67 LPP nonché art. 42 e 43 OPP 2).

Nel quadro della verifica periodica, il perito in materia di previdenza professionale valuta se l’istituto di previdenza sarà in grado di adempiere i suoi impegni con il patrimonio disponibile negli anni successivi e con quale probabilità presenterà una copertura eccedente o insufficiente in futuro. Per rispondere a questi interrogativi, il perito deve effettuare una valutazione globale, tenendo conto degli attivi, ma non è responsabile per gli attivi e l’investimento del patrimonio. Di conseguenza, non deve verificare l’effettiva disponibilità degli attivi dell’istituto di previdenza né la loro eventuale entità.

Per contro, in base al suo giudizio professionale, deve valutare le aspettative di rendimento dell’organo supremo e confermare se gli impegni presi possano essere prevedibilmente adempiuti con i capitali di previdenza, gli accantonamenti tecnici, i contributi e i redditi patrimoniali attesi. Il perito deve rilevare nel rapporto se a suo parere l’equilibrio finanziario dell’istituto di previdenza non può più essere garantito, ad esempio perché le aspettative di rendimento indicate dall’organo supremo o da uno specialista in investimenti sono irrealistiche. A seconda della situazione, ha anche l’obbligo di informare l’autorità di vigilanza. Per legge, infatti, il perito in materia di previdenza professionale (come pure l’ufficio di revisione) è tenuto ad

51Swiss GAAP RPC 26, N. 4.

52 RS 831.441.1

53 Direttive della CAV PP 03/2014.