Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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Cpv. 6: secondo l’articolo 53ebis AP-LPP, possono essere ripresi effettivi di beneficiari di rendita per continuarne autonomamente la gestione solo se i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e sono disponibili i necessari accantonamenti e riserve attuariali e finanziari. L’autorità di vigilanza verifica il sufficiente finanziamento basandosi sulla relativa dichiarazione del perito in materia di previdenza professionale. Può richiedere tale dichiarazione ogni anno.

Art. 53ebisRipresa di effettivi di beneficiari di rendita

Questo nuovo articolo definisce le singole condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita, al fine di evitare il più possibile la costituzione, rischiosa o addirittura intenzionalmente abusiva, di casse di previdenza chiuse.

Cpv. 1: secondo questa disposizione, gli effettivi di beneficiari di rendita possono essere ripresi solo se i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente. La ripresa non dovrà quindi essere più possibile, ad esempio, in presenza di un tasso d’interesse tecnico troppo elevato e di accantonamenti attuariali e riserve di fluttuazione insufficienti per garantire i capitali di previdenza dei beneficiari di rendita. In futuro gli effettivi di beneficiari di rendita potranno essere trasferiti solo se, tra l’altro, saranno stati costituiti accantonamenti sufficienti per coprire il rischio di longevità e le spese per l’amministrazione dell’effettivo delle rendite e se sarà applicato un tasso d’interesse senza rischi. Il sufficiente finanziamento deve essere confermato dal perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 6). Le riserve di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici apportati dall’effettivo di beneficiari di rendita ripreso dovranno rimanere a sua disposizione anche dopo il trasferimento. Gli accantonamenti e le riserve degli effettivi di beneficiari di rendita ripresi dovranno pertanto essere indicati separatamente rispetto alle altre casse di previdenza.

Cpv. 2: questo capoverso stabilisce la responsabilità dell’autorità di vigilanza per la verifica e l’approvazione della ripresa di effettivi di beneficiari di rendita. In tal modo s’intende evitare che in futuro possano continuare a essere ripresi effettivi di beneficiari di rendita finanziati in misura insufficiente. L’istituto di previdenza che voglia procedere a tale operazione dovrà inoltrare una richiesta in tal senso alla competente autorità di vigilanza, ovvero a quella che esercita la vigilanza su di esso. La decisione dell’autorità di vigilanza dovrà basarsi sulla valutazione del perito in materia di previdenza professionale e andrà poi comunicata all’autorità di vigilanza precedentemente competente e al Fondo di garanzia LPP. In questo contesto, l’autorità di vigilanza potrà coinvolgere l’ufficio di revisione e chiedere ad esempio un bilancio intermedio verificato. La ripresa potrà avvenire solo previa approvazione dall’autorità di vigilanza e solo dopo che la relativa decisione di quest’ultima sarà passata in giudicato. Questa approvazione non interessa la ripresa di un effettivo di assicurati attivi.

Cpv. 3: questo capoverso stabilisce i controlli che l’autorità di vigilanza dovrà effettuare dopo la ripresa. Essa dovrà verificare se l’istituto di previdenza dichiari separatamente, conformemente alle prescrizioni, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione per gli effettivi di beneficiari di rendita e dovrà controllare regolarmente se i diritti alle rendite siano garantiti. A tal fine potrà esigere un rapporto annuale dal perito e ordinare misure in tal senso (art. 62a LPP in combinato disposto con