Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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Art. 61 cpv. 3
Per rafforzare il governo d’impresa, andrebbe evitato il più possibile il rischio di conflitti d’interesse. Nell’ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico questi possono sorgere in primo luogo se il Governo dell’ente pubblico esercita un’influenza sulla direzione dell’autorità di vigilanza. Il rafforzamento del governo d’impresa era uno degli obiettivi prioritari della riforma strutturale: il disegno di modifica della LPP del 15 gennaio 2007 prevedeva l’indipendenza dell’autorità di vigilanza dal punto di vista giuridico, finanziario e amministrativo. Discostandosi dalla proposta del disegno, il legislatore ha però stabilito che le autorità di vigilanza devono essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica che, nell’esercizio della propria attività di vigilanza, non sono vincolate a istruzioni. In questo modo il legislatore ha raggiunto un compromesso che, da un lato, tiene conto dell’indipendenza politica delle autorità di vigilanza ma, dall’altro, non esclude completamente la possibilità di un’influenza da parte dei Cantoni. La disposizione vigente non esclude infatti la presenza di membri dei governi cantonali e di dipendenti delle amministrazioni cantonali in seno agli organi di controllo delle autorità di vigilanza. In singoli casi, questo può però ostacolare l’indipendenza dell’attività di vigilanza.
L’articolo 47 capoverso 2 Cost. tutela i Cantoni da ingerenze non necessarie della Confederazione nella loro autonomia organizzativa. La modifica proposta deve pertanto essere ben motivata. Essa non dovrà quindi solo rafforzare l’indipendenza delle autorità di vigilanza, ma anche evitare che gli attori della previdenza professionale debbano soddisfare requisiti più severi di quelli posti alle autorità di vigilanza che vigilano su di essi.
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera f Cost., le disposizioni fondamentali in materia di obblighi dei Cantoni nell’attuazione e nell’esecuzione della LPP vanno emanate sotto forma di legge federale. L’articolo 61 capoverso 3 AP-LPP stabilisce pertanto che le autorità di vigilanza dovranno essere non soltanto indipendenti dal punto di vista giuridico e non vincolate a istruzioni, come già ora, ma anche indipendenti dai Cantoni a livello personale. Questo significa che i membri dei governi cantonali e i dipendenti delle amministrazioni cantonali non potranno più far parte degli organi di controllo delle autorità di vigilanza.
Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. a
Cpv. 1: conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera i AP-LPP, la tassa di vigilanza annua di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza non verrà più riscossa dalle autorità di vigilanza, bensì dal Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo coprirà le proprie spese di riscossione trattenendo una parte della tassa di vigilanza. La base di calcolo per determinare l’importo della tassa dovrà dunque tenere conto di queste nuove spese affinché esse possano essere coperte. Queste spese di riscossione saranno comunque molto esigue.