Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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informare senza indugio l’autorità di vigilanza se la situazione dell’istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade (art. 41 OPP 2, rispettivamente art. 36 OPP 2 per l’ufficio di revisione). L’autorità di vigilanza decide in merito e, se necessario, impartisce istruzioni all’organo supremo (art. 62a cpv. 2 lett. b LPP).

Il perito in materia di previdenza professionale non è tenuto a svolgere una funzione di controllo generale su tutto l’arco dell’anno. La verifica annuale e quella periodica sono attività momentanee, ma l’organo supremo può incaricarlo per contratto di svolgere ulteriori verifiche.

I compiti dell’ufficio di revisione sono disciplinati nell’articolo 52c LPP e resteranno invariati. Nel quadro della verifica del conto annuale, l’ufficio di revisione è competente per la verifica dello stato e del valore degli investimenti nonché per l’analisi della composizione del patrimonio (art. 52c cpv. 1 lett. a e b LPP).

La responsabilità per la sicurezza dell’istituto di previdenza e quindi per l’investimento patrimoniale e la concordanza tra quest’ultimo e gli impegni assunti incombe all’organo supremo54, che non può sottrarsi a questo compito né delegarlo a terzi: né l’autorità di vigilanza né il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione possono sgravare l’organo supremo dalla responsabilità per l’equilibrio finanziario dell’istituto di previdenza.

Cpv. 2: corrisponde al capoverso 1 lettera b vigente.

Cpv. 3: corrisponde al vigente capoverso 2; il vigente capoverso 3 viene ripreso invariato nel nuovo capoverso 5.

Cpv. 4: questa disposizione stabilisce un nuovo obbligo per l’organo supremo, che sarà tenuto a mettere a disposizione del perito in materia di previdenza professionale i documenti necessari (p. es. decisioni o verbali delle sedute dell’organo supremo) per la verifica di cui ai capoversi 1–3. L’organo supremo è tenuto a nominare un perito in materia di previdenza professionale e a coinvolgerlo nelle sue decisioni55. Per poter assumere la propria responsabilità, il perito in materia di previdenza professionale deve essere a conoscenza di tutta la documentazione rilevante. L’organo supremo deve informarlo, ad esempio, se l’ufficio di revisione segnala eventi rilevanti per il valore di beni patrimoniali intervenuti dopo la data della chiusura del bilancio. Queste informazioni sono un presupposto indispensabile per consentire al perito di svolgere correttamente la sua verifica. Tuttavia, nella prassi attuale non sempre gli vengono fornite. Per questo motivo è opportuno introdurre un obbligo dell’organo supremo in tal senso. Tale obbligo corrisponde alla dichiarazione di completezza che gli istituti di previdenza devono fornire agli uffici di revisione. Le modalità dell’informazione e la documentazione pertinente potranno essere ulteriormente precisate nel contratto di mandato tra l’istituto di previdenza e il perito in materia di previdenza professionale.

54 Cfr. art. 51a LPP e messaggio del 15 giugno 2007 concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale), FF 2007 5199, in particolare pag. 5213.

55 Cfr. cpv. 3 (ossia il vigente cpv. 2, concernente le raccomandazioni del perito) e art. 51a cpv. 2 lett. k LPP.