Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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l’art. 52e AP-LPP). Se l’effettivo di beneficiari di rendite non è più finanziato in misura sufficiente, la competente autorità di vigilanza dovrà prendere provvedimenti.
Cpv. 4: questo capoverso regolamenta la competenza normativa del Consiglio federale. Quest’ultimo potrà definire a livello d’ordinanza «il sufficiente finanziamento degli impegni» e precisare i requisiti per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita nonché le regolamentazioni per la gestione di questi ultimi dopo la ripresa. Il Consiglio federale potrà disciplinare la procedura per l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza e i relativi compiti dell’ufficio di revisione.
Cpv. 5: alla CAV PP sarà attribuita la competenza di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita sulla base di queste disposizioni d’ordinanza.
Art. 56 cpv. 1 lett. i
In base alla modifica proposta, la tassa di vigilanza non sarà più riscossa dalle autorità di vigilanza bensì dal Fondo di garanzia LPP. Il sistema di riscossione attuale si è dimostrato oneroso e suscettibile di errori. Per garantire che i compiti di vigilanza non generino eccedenze per la cassa generale della Confederazione, dal 2014 l’importo della tassa di vigilanza è fissato in funzione delle spese effettive della CAV PP e della sua segreteria. Per rispettare i tempi prescritti, la CAV PP calcola la tassa di vigilanza variabile sulla base degli effettivi di assicurati provvisori comunicati dalle autorità di vigilanza. Per garantire una fatturazione corretta, le autorità di vigilanza devono effettuare una seconda notifica per comunicare gli effettivi reali. Questi molteplici scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza e la CAV PP generano costi notevoli. La presente disposizione intende semplificare tale processo.
Rispetto alla soluzione attuale, la riscossione della tassa da parte del Fondo di garanzia LPP non solo è più efficiente, ma ha anche il vantaggio di permettere l’introduzione di una nuova base di calcolo, già applicata dal Fondo di garanzia LPP (cfr. commento all’art. 64c cpv. 2 lett. a AP-LPP). Questa base di calcolo è ben verificabile, mentre con il sistema attuale le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza possono essere verificate solo con un onere relativamente elevato, a causa delle difficoltà di delimitazione delle basi di calcolo e della qualità disomogenea dei dati delle autorità di vigilanza.
Al Fondo di garanzia LPP sono affiliati gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (art. 57 LPP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali istituti sono al contempo i debitori finali della tassa di vigilanza annuale di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP. Questo garantisce che il Fondo di garanzia LPP potrà raggiungere i debitori della tassa di vigilanza e adempiere il suo nuovo compito.
Per coprire i propri oneri il Fondo di garanzia LPP dedurrà l’importo delle proprie spese di riscossione dalla tassa di vigilanza di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP e trasferirà poi la differenza alla CAV PP. Le spese di riscossione saranno calcolate in base al principio di copertura dei costi.