Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
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Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto approvano la possibilità di gestire la cassa cantonale di compensazione in quanto parte dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS). La larga maggioranza di coloro che si sono espressi si dichiara d’accordo con l’istituzione di una commissione di vigilanza.
Cantoni
Quadro minimo per gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali (IAS)
LU, UR, SZ, GL, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, VD, NE, TI e JU approvano la possibilità di gestire la cassa di compensazione anche in quanto parte dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS). Questa disposizione sancisce una situazione che di fatto esiste già nella maggior parte dei Cantoni. SH, AI, SG, GR, TI e JU ritengono coerente che le disposizioni cantonali sull’istituzione di un IAS non necessitino dell’autorizzazione della Confederazione, diversamente da quanto previsto per le leggi d’applicazione in materia di AVS, AI e IPG. La rinuncia alla procedura di autorizzazione è più che giustificata, se si considera che nella maggior parte dei Cantoni esistono da più di un ventennio istituti delle assicurazioni sociali che svolgono la propria attività con successo.
A giudizio di UR il testo proposto, secondo cui la cassa di compensazione cantonale può «essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali», è ambiguo. Infatti, in quanto ente (altrettanto) autonomo di diritto pubblico, la cassa di compensazione è e rimane finanziariamente e organizzativamente autonoma anche se inserita nel quadro di una struttura IAS. Non è l’IAS a svolgere l’attività esecutiva della la cassa di compensazione. In questo senso la disposizione deve essere formulata con maggiore precisione (UR ritiene migliore la formulazione dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza del 4.4.2012 sull’Ufficio AI del Cantone di Uri [«Verordnung über die Sozialversicherungsstelle Uri vom 4. April 2012»; RB 20.2411]).
AG pensa che la Confederazione non dovrebbe dettare prescrizioni sulla forma giuridica. Laddove il Cantone ha una sovranità effettiva quanto alle modalità della propria partecipazione, la sua autonomia organizzativa per quanto riguarda l’eventuale adozione di altre forme giuridiche non va limitata. Potrebbero essere autorizzate anche strutture holding, in cui i vari rami mantengono una maggiore indipendenza.
Secondo LU e AG, occorrerebbe permettere anche l’istituzione di una cassa di compensazione comune per più Cantoni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 54 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20).
Istituzione di una commissione di vigilanza per le casse di compensazione cantonali
SZ, GL, OW, AR, AI, GR, TI, NE e JU concordano con l’istituzione di una commissione di vigilanza per la cassa di compensazione cantonale.
Secondo UR, tuttavia, non è chiaro se ogni cassa cantonale di compensazione debba avere una propria commissione di vigilanza o soltanto le casse che sono raggruppate in un’unica unità amministrativa insieme all’ufficio AI e alla cassa cantonale per gli assegni familiari sotto il cappello di un IAS. UR deplora inoltre l’assenza nella legge di una disposizione generale che preveda la necessità di un organo di vigilanza cantonale (commissione o dipartimento) per tutte le casse di compensazione. Poco chiaro sarebbe anche il commento contenuto nel rapporto esplicativo, secondo cui «le autorità cantonali non vi possono essere rappresentate in misura superiore alla loro quota di contributi per le spese di amministrazione» (cfr. rapporto esplicativo, pag. 51). Il Cantone non capisce che cosa intenda dire il Consiglio federale con tale affermazione e se non sia piuttosto il caso di inserire quest’ultima nella legge.
SH non si oppone alla disposizione proposta, quantunque l’ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone di Sciaffusa sottostia alla vigilanza del capo del dipartimento competente e in passato questo semplice modello non abbia mai causato problemi. Il Cantone ritiene comunque che la composizione della commissione di vigilanza non debba essere disciplinata a livello federale, bensì debba rimanere nell’ambito della sovranità organizzativa dei Cantoni.