Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
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4.4.4 Soppressione della possibilità di costituire casse di compensazione paritetiche (art. 54 LAVS)
L’avamprogetto sopprime la possibilità di costituire casse di compensazione paritetiche.
Su questa disposizione si sono espressi 13 partecipanti. Tutti concordano sul fatto che la disposizione in questione può essere abrogata.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
USI e cp sono d’accordo con la soppressione delle casse di compensazione paritetiche. La FER non ha alcuna osservazione particolare circa questa disposizione.
Istituti di previdenza, compagnie d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi
ACCP, CCCC e CUAI non si oppongono all’abrogazione della disposizione in questione. Dato che dall’introduzione dell’AVS la possibilità di costituire casse di compensazione professionali a composizione paritetica non è mai stata sfruttata, manca evidentemente una necessità in tal senso. Le tre organizzazioni acconsentono anche all’abrogazione degli articoli 58 capoverso 3 e 69 capoverso 4, ormai superflui. 8 federazioni affiliate all’USAM (SSIC, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici.
4.5 Provvedimenti nel 2o pilastro
4.5.1 Compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 1-6 AP-LPP)
I compiti del perito in materia di previdenza professionale vengono precisati.
I partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati su questa disposizione sono perlopiù favorevoli alle modifiche proposte.
Cantoni
In merito alla precisazione dei compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 1 e 2 AP-LPP) si sono espressi 8 Cantoni (UR, SZ, BS, BL, SG, AG, NE e GE). BS e SG approvano la modifica senza ulteriore commento. Anche UR, SZ, SG, NE, BL e GE si dichiarano favorevoli, quantomeno sul principio. UR propone una precisazione riguardante i capitali di previdenza. Secondo BL, il calcolo dell’entità del grado di copertura, effettuato dal perito in materia di previdenza professionale, non è necessario, poiché tale indicatore emerge dal conto annuale. NE sottolinea che i compiti del perito sono descritti nelle direttive tecniche emanate dalla Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP). GE auspica che la disposizione proposta precisi la forma nella quale il perito deve confermare di aver effettuato i calcoli in questione. AG dubita che le precisazioni proposte siano davvero necessarie.
Il nuovo obbligo di informare imposto all’organo supremo (cpv. 4) incontra il favore, senza ulteriore commento, di BS e SG.
Anche i nuovi compiti del perito definiti al capoverso 6 riscuotono l’approvazione della maggioranza dei Cantoni che si sono espressi al riguardo (BS, SG, NE e GE), mentre AG si dichiara contrario. Secondo GE, la legge dovrebbe prevedere espressamente la forma di un rapporto speciale per questo caso specifico.
Partiti
Nessun partito si è pronunciato su questo tema.