Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

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Autorità e istituzioni affini La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni respinge la proposta.

Ritiene infatti che, data la composizione multicantonale dei consigli di amministrazione delle autorità di vigilanza in questione, il sistema non lascia spazio a influssi indesiderati.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Le associazioni mantello dell’economia che hanno partecipato alla consultazione (USI, USS, USAM, Travail.Suisse e FER) si pronunciano a favore della proposta. Per ragioni generali di governance, conviene evitare i conflitti d’interesse, anche per la reputazione del sistema della previdenza professionale. La FER constata che se si pretende l’indipendenza della CAV PP, non si può fare diversamente per quanto riguarda la vigilanza cantonale/regionale.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull’argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ASIP, Associazione degli attuari svizzeri, IZS e PUBLICA si oppongono alla proposta. A loro dire, si tratta di un’ingerenza ingiustificata nella sovranità cantonale (ASIP), tanto più che non si conoscono casi che abbiano condotto a conflitti d’interesse (Associazione degli attuari svizzeri). IZS reputa che occorra evitare l’assoggettamento a istruzioni vincolanti, mentre PUBLICA sostiene che si potrebbe parlare di mancanza di indipendenza soltanto quando la maggioranza dei membri di un’autorità di vigilanza fosse composta da membri di governo o impiegati dell’amministrazione.

4.5.4 Semplificazione della base di calcolo della tassa di vigilanza (art. 64c cpv. 1 e 2 lett. a AP-LPP)

L’importo prelevato per la riscossione della tassa di vigilanza annuale, incassata dal fondo di garanzia per la CAV PP, sarà determinato secondo la base di calcolo già applicata dal Fondo di garanzia.

Su questa proposta si sono espressi soltanto pochi partecipanti. La maggior parte di essi la respinge. La disposizione proposta è direttamente connessa alla prevista riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza della CAV PP. Il fondo di garanzia dispone già dei dati su cui si baserà il nuovo calcolo.

Cantoni

ZG si dichiara contrario alla proposta, poiché essa comporta uno spostamento dell’onere della tassa (formula la stessa osservazione anche AR, che però non è contrario alla disposizione). Anche GE respinge la proposta, a meno che non si aggiunga una precisazione per quanto riguarda la riassicurazione.

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Autorità e istituzioni affini

Le autorità e le istituzioni affini non si sono pronunciate sull’argomento.