Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
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fissazione della tassa dovuta alla CAV PP dovrebbero basarsi su quelle previste per il calcolo dei contributi per prestazioni in caso d’insolvenza e per altre prestazioni del fondo di garanzia (art. 16 dell’ordinanza del 22.6.1998 sul «Fondo di garanzia LPP», OFG; RS 831.432.1), una condizione adempiuta con la proposta relativa all’articolo 64c capoverso 2 lettera a AP-LPP.
4.5.3 Rafforzamento dell’indipendenza delle autorità regionali di vigilanza (art. 61 cpv. 3 AP-LPP)
L’indipendenza delle autorità di vigilanza regionali sarà rafforzata escludendo i membri dei governi cantonali dagli organi di vigilanza dei Cantoni in questione.
La larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione si dichiara contraria a questa proposta, che esclude i membri dei governi cantonali dagli organi responsabili del controllo sulle autorità regionali di vigilanza. Tra i 24 pareri contrari vi sono quelli di 20 Cantoni o delle loro autorità di vigilanza.
Cantoni
BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE e JU respingono espressamente la proposta. Sostengono che i Cantoni non esercitino alcun influsso inammissibile, mentre la disposizione proposta interviene in modo inammissibile (anticostituzionale, SZ, inappropriato o dispendioso, LU) nell’autonomia cantonale. OW sottolinea che nell’esercizio dei loro compiti operativi il direttore e il comitato direttivo non sottostanno alle istruzioni del Consiglio di concordato e sono dunque indipendenti. GL, SG, TG e VD indicano che la disposizione precorre l’iniziativa parlamentare Kuprecht del 7 giugno 2016 (16.439, «Rafforzare tramite la LPP l’autonomia cantonale nell’ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni»). Secondo GR, la proposta contraddice gli obiettivi della riforma strutturale (vigilanza decentralizzata). NE si stupisce che la Confederazione si rallegri di aver messo in atto una riforma strutturale che accorda un’autonomia organizzativa regionale in materia di vigilanza e al tempo stesso proponga di escludere i membri degli esecutivi cantonali dagli organi di vigilanza, come se diffidasse della capacità di queste persone di agire in modo ragionevole come membri di questi organi. I Cantoni sono politicamente e finanziariamente responsabili del corretto funzionamento delle autorità regionali. Pertanto, la loro partecipazione in seno ai consigli di amministrazione di queste autorità è assolutamente legittima. L’articolo 61 AP-LPP sancisce già l’indipendenza dell’autorità di vigilanza. JU si stupisce di questa proposta, allorché alle Camere federali è stata contemporaneamente depositata un’iniziativa parlamentare che mira a garantire l’autonomia dei Cantoni nell’organizzazione della vigilanza sugli istituti di previdenza (Ip. Kuprecht 16.439). Il Consiglio federale intende ora modificare la legge per introdurvi questo divieto. Il Cantone contesta questa ingerenza federale, poiché i consiglieri di Stato vogliono poter continuare a decidere a livello intercantonale le questioni riguardanti il funzionamento della vigilanza. La CdC ritiene che il compito di provvedere al buon funzionamento dell’autorità di vigilanza conformemente alla legislazione federale rientri nelle responsabilità politiche e finanziarie dei Cantoni. È dunque normale che essi partecipino all’organizzazione interna di tali autorità, in particolare per mezzo dell’approvazione del preventivo, del consuntivo e dei regolamenti interni. La proposta contrasta inoltre con una riforma strutturale che prevede una vigilanza decentralizzata per Cantone o regione, istituita dai Cantoni. Nell’espletamento delle attività operative, i responsabili e i collaboratori non sottostanno alle istruzioni degli organi supremi delle autorità regionali di vigilanza.
Al contrario, GE espone quanto segue: per ottimizzare la vigilanza, occorrerebbe anche rafforzare l’indipendenza delle competenti autorità vietando loro, in quanto datore di lavoro, di affiliarsi agli istituti di previdenza sottoposti alla loro vigilanza; un simile divieto escluderebbe ogni possibile conflitto d’interesse; questa prescrizione è già prevista nell’ambito della LPP per il perito in materia di previdenza professionale.
Partiti
Il PLR approva espressamente la disposizione per ragioni di governance.