Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

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Autorità e istituzioni affini

La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni approva la revisione senza ulteriore commento. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) approva esplicitamente le previste modifiche e propone una precisazione del commento contenuto nel rapporto esplicativo. L’Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale ritiene che la modifica proposta si limiti a riprendere gli obblighi definiti dalle Direttive tecniche della CSEP e che quindi non sia necessaria.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Delle 3 associazioni mantello dell’economia che si sono espresse su questo punto, soltanto la FER approva la nuova disposizione, per il fatto che essa delimita con maggiore precisione la portata del controllo effettuato dal perito. USS e Travail.Suisse si dichiarano contrari. L’USS considera inutili le precisazioni, poiché spetta all’organo supremo provvedere alla sicurezza finanziaria dell’istituto di previdenza. Secondo Travail.Suisse, l’estensione dei compiti del perito è inopportuna, dati i costi amministrativi attualmente già elevati.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

CSA e ASA/SVS approvano le modifiche.

Istituti di previdenza, compagnie d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

La maggior parte degli istituti di previdenza e delle compagnie d’assicurazione approvano la precisazione dei compiti del perito in materia di previdenza professionale (Associazione degli attuari svizzeri,

CSEP, Prévoyance.ne, Pittet Associés). Associazione degli attuari svizzeri e CSEP sono favorevoli

alla chiarificazione dei compiti. ASIP comprende il senso delle modifiche, ma dubita della necessità della revisione proposta e pertanto propone di stralciare definitivamente il capoverso 1. PUBLICA e IZS si oppongono alle modifiche proposte. A giudizio di IZS, la modifica proposta non consente di raggiungere gli obiettivi dell’interpellanza Parmelin. Secondo PUBLICA, sono gli istituti di previdenza stessi a dover poter effettuare i calcoli di cui al capoverso 1. Il perito in materia di previdenza professionale ed eventualmente l’ufficio di revisione sono invece responsabili del controllo dei calcoli. Il capoverso 1 lettera b non ha ragion d’essere nella legge, dal momento che la CAV PP può stabilire in particolare la periodicità.

Pittet Associés e anche l’Associazione degli attuari svizzeri approvano espressamente l’obbligo di informare imposto all’organo supremo (cpv. 4). PUBLICA e IZS ritengono che l’obbligo di informare dell’organo supremo sia un atto ovvio nell’ambito dell’esecuzione e quindi respingono la proposta.

Associazione degli attuari svizzeri, CSEP e Pittet Associés sono favorevoli alla novella introdotta al capoverso 6, mentre IZS vi si oppone, facendo riferimento alla piramide dei controlli. Anche PUBLICA si dichiara contraria.

4.5.2 Riscossione della tassa di vigilanza annuale da parte del fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP)

La tassa di vigilanza annuale a carico degli istituti di previdenza non sarà più riscossa dalle autorità di vigilanza cantonali ma dal fondo di garanzia LPP.

La larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo approva la proposta di affidare al fondo di garanzia LPP il compito di riscuotere la tassa annuale per la vigilanza