Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
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4.11 Sezione 11: Disposizioni finali
4.11.1 Articolo 39 Modifica di altri atti normativi
Art. 39 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
In merito all’articolo 39 non sono pervenuti pareri specifici.
4.11.2 Articolo 40 Disposizioni transitorie
Art. 40 Disposizioni transitorie
1 L’obbligo di notifica di cui agli articoli 3 e 4 LRMT non si applica ai dati concernenti malattie tumorali diagnosticate prima del 1° gennaio 2019.
2 I dati personali trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere codificati, provvisti di un codice numerico del caso, completati, aggiornati e trasmessi al servizio nazionale di registrazione dei tumori entro il 31 dicembre 2021.
3 I seguenti dati dei registri cantonali dei tumori non devono essere trattati secondo la LRMT e la presente ordinanza:
a. dati registrati prima del 1° gennaio 2003 concernenti persone decedute prima del 1° gennaio 2019;
b. dati di persone decedute prima del 1° gennaio 2019, sempreché non siano ancora registrati entro tale data.
4 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono immettere entro il 31 marzo 2019 nel sistema
d’informazione di cui all’articolo 26 le competenze verificate in relazione alle malattie tumorali i cui dati sono stati trattati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono immettere entro il 31 marzo 2019 nel sistema
d’informazione di cui all’articolo 26 i dati delle persone che hanno fatto opposizione prima del 1° gennaio 2019. Successivamente, distruggono i dati riguardanti le persone che hanno fatto opposizione. L’articolo 14 capoversi 1 e 3 si applica per analogia.
6 Tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 valgono le seguenti scadenze per la comunicazione di dati tra gli organi esecutivi:
a. l’UST comunica al registro dei tumori competente e al registro dei tumori pediatrici entro il 31 maggio del secondo anno successivo alla raccolta i dati di cui agli articoli 9 e 20 capoverso 2.
b. I registri cantonali dei tumori trasmettono al servizio nazionale di registrazione dei tumori entro il 1° dicembre del secondo anno successivo alla raccolta i dati registrati, aggiornati e completati e i codici numerici dei casi.
L’articolo 21 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
c. Il servizio nazionale di registrazione dei tumori trasmette all’UST entro il 31 marzo del terzo anno successivo alla raccolta i dati rettificati e i codici numerici dei casi.
d. Il registro dei tumori pediatrici trasmette al registro cantonale dei tumori competente entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla raccolta i dati di base registrati, aggiornati e completati e i codici numerici dei casi.