Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati

4.10.2 Articolo 37 Valutazione e forma della delega

Art. 37 Valutazione e forma della delega

1 Per la sua decisione in merito alla delega, il DFI tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a. capacità di rendimento della persona od organizzazione interessata;

b. garanzia di soddisfare le specifiche tecniche;

c. gestione economica dei mezzi a disposizione;

d. competenza nei seguenti settori:

1. epidemiologia,

2. tecnologia dell’informazione,

3. gestione di un registro,

4. statistica;

e. esperienza e referenze.

2 I dettagli sui compiti da adempiere e l’ammontare della remunerazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l’UFSP e la persona o l’organizzazione incaricata. La durata del contratto deve essere limitata.

NW e OW scrivono che per l’esternalizzazione dei compiti del SNRT occorre tenere conto dei principi sanciti dalla legislazione in materia di protezione dei dati. In particolare, in Svizzera vige il diritto di opposizione al trattamento di dati nel registro dei tumori. Senza contare che nella banca dati del NI-CER vengono registrati i dati nazionali dei registri cantonali dei tumori. Tali dati riguardano tutti i casi di malattie maligne registrati dalla creazione dei singoli registri dei tumori. Poiché non prevede alcun diritto di opposizione dei pazienti a tale trattamento dei dati, il diritto europeo non offre la stessa protezione. In caso di esternalizzazione nell’UE, i dati non verrebbero trattati come sarebbe autorizzato a farlo il committente. Il diritto di opposizione e tutti gli altri aspetti disciplinati dalla legislazione in materia di protezione dei dati (incl. la sicurezza dei dati) devono essere garantiti anche in caso di esternalizzazione. I due Cantoni sono dell’opinione che gli interessati dovrebbero venire informati già ora dell’eventuale delega dei compiti e informati a fondo in caso di effettiva esternalizzazione. Essi chiedono che nel capoverso 1 venga inserita la seguente lettera f: «rispetto dei principi sanciti dalla legislazione in materia di protezione dei dati, in particolare del diritto di opposizione dei pazienti» e che venga aggiunto un ulteriore capoverso: «I pazienti interessati vengono informati dalla persona o dall’organizzazione incaricata. Se fanno opposizione entro tre mesi, prima della trasmissione i dati in questione devono essere anonimizzati».

Secondo ANQ e FMH, anche le conoscenze mediche/competenze cliniche devono essere un criterio decisionale, e raccomandano di completare in tal senso il capoverso 1 lettera d numero 1: «epidemiologia e competenze mediche». TG segnala che i compiti di cui deve farsi carico il SNRT richiedono pure competenze in discipline cliniche come la patologia e l’oncologia, per cui il capoverso 1 lettera d deve includere altri due numeri: «patologia» e «oncologia».

4.10.3 Articolo 38 Vigilanza

Art. 38 Vigilanza

Il DFI assicura la vigilanza delle organizzazioni e persone incaricate in riferimento al compito assegnato.

SKKR e SPOG auspicano una definizione chiara del termine «vigilanza». Nei commenti va inoltre rappresentato in modo chiaro il processo di vigilanza affinché le organizzazioni incaricate sappiano come vengono controllate.