Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/31: Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi · 15 pagine

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Sintesi schematica in base all’età dei figli, al tipo di accudimento e al relativo numero di ore settimanali, in % Totale Età prescolare Età scolare Figli ±2 Figli ±2 Figli ±2 0-12 anni 0-3 anni 4-12 anni

Totale1 60,3 2,7 73,8 3,9 54,1 3,2 Accudimento 29,8 2,4 38,8 4,3 25,7 2,8 istituzionalizzato

1–9 ore 15,9 1,9 13,8 3,0 16,9 2,3

10-29 ore 11,7 1,7 19,9 3,7 7,9 1,6

Oltre 30 ore 2,2 0,9 5,1 1,9 0,9 0,7

Accudimento non 44,4 2,8 56,3 4,6 38,9 3,2 istituzionalizzato

1–9 ore 27,0 2,5 27,0 4,2 26,9 2,8

10-29 ore 14,2 2,0 23,1 3,9 10,1 1,9

Oltre 30 ore 3,2 1,0 6,2 2,0 1,9 1,0

Fonte: SILC (Statitics on Income and Living Conditions), indagine sui redditi e sulle condizioni di vita delle economie domestiche in Svizzera, 2013, versione del 17.10.2014, adeguata.

1) Almeno una forma di accudimento.

2) Limiti dell’intervallo di confidenza al 95 %. SILC è un’indagine a campione. L’intervallo di confidenza indica il grado di precisione dei risultati.

1.1.3 Diritto vigente

La detrazione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi è oggi conformata in deroga alla sistematica fiscale. Tali deduzioni non sono direttamente collegate al conseguimento di un reddito. Sono considerate giustificate in quanto le relative spese riducono la capacità economica e quindi la loro deducibilità appare auspicabile per ragioni di politica sociale (deduzione generale) oppure perché si vuole tenere conto di un determinato stato sociale (deduzione sociale).

La deduzione è limitata a un importo annuale massimo per ogni figlio. Secondo la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), dai proventi possono essere dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni. La condizione è che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità ad esercitare un’attività lucrativa del contribuente (art. 33

1 RS 642.11