Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/31: Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi · 27 pagine

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Favorevoli

Cantoni

Sono sostanzialmente a favore delle condizioni per la concessione della deduzione 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Il nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa, già presupposto nel diritto vigente, si è dimostrato in linea di massima valido. Dato che non si riscontra un’esigenza impellente di modifica neppure nell’esecuzione pratica, si dovrebbe mantenere la prassi consolidata.

In caso di deduzioni più elevate potrebbe tuttavia accentuarsi il dispendio amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, ad esempio nel distinguere le spese deducibili per la cura dei figli da parte di terzi dalle spese non deducibili per il vitto, l’organizzazione del tempo libero o forme di accudimento che prevedono costi eccessivi. Nelle fatture delle strutture per l’accudimento dei bambini, spesso i costi non sono dettagliati bensì indicati in un prezzo complessivo. Questo problema potrebbe tuttavia essere risolto soltanto nell’esecuzione pratica (GL, TG, ZG).

Per alcuni Cantoni (BL, GL, OW, TG, VD) l’attuale limite di età di 14 anni appare leggermente troppo elevato rispetto alle maggiori deduzioni. Se si dovessero modificare le condizioni, sarebbe opportuno intervenire sul limite di età, che potrebbe essere ridotto. Il Cantone VD propone un limite di età di 12 anni.

Per il Cantone BE non è chiaro se la deduzione sia giustificata in presenza di un nesso causale con l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa del contribuente. La deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi è concessa a queste persone soltanto perché l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa implica, nel contempo, l’impossibilità di accudire i figli. In queste situazioni i relativi costi potrebbero essere dedotti anche come «spese per disabilità». Esiste dunque una certa «sovrapposizione» che potrebbe essere eliminata.

Partiti

4 partiti (PPD, PLR, pvl, PSS) sono a favore delle condizioni previste per la concessione della deduzione.

Organizzazioni

37 organizzazioni (alliance F, BPW, Caritas, CLAFV, EFS, CFQF, EXPERTsuisse, FER,

Frauenzentrale AR, Frauenzentrale BE, Frauenzentrale ZG, Frauenzentrale ZH, globegarden, Handelskammer beider Basel, IGM, Juristinnen Schweiz, SSIC, mws, Municipalité de Lausanne, NGO-Koordination post Beijing Schweiz, USI, USDCR, USS, SSAA, USAM, SKF, CSP, CSA, Unione delle Città Svizzere, Conferenza fiscale delle Città, ASL, ASEFiD, Travail.Suisse, Fiduciari|Suisse, Verband Frauenunternehmen, ZHK, ZVDS) sono del parere che le condizioni vigenti per la concessione della deduzione si siano dimostrate valide.

Per le due organizzazioni Juristinnen Schweiz e NGO-Koordination post Beijing Schweiz si pone tuttavia la questione di chiarire se il limite di età debba essere aumentato a 15 o 16 anni.

L’EFS deplora che le attività onorifiche e il volontariato non diano diritto alla deduzione.

La CLAFV chiede di tenere maggiormente in considerazione, da un punto di vista fiscale,

anche la situazione delle famiglie nelle quali soprattutto le donne si occupano personalmente della cura dei figli.

L’ASEFiD e la ZVDS temono che si possano riscontrare difficoltà nel tracciare una linea di demarcazione tra le spese per la cura dei figli da parte di terzi e le spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita. Secondo la vigente prassi amministrativa, le tasse scolastiche sono attribuite alle spese corrispondenti al tenore di vita. Per le strutture di custodia collettiva diurna i Cantoni tendono apparentemente a individuare gli elementi riguardanti la formazione