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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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2La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di categoria F, G o M comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre anche delle altre due categorie.

3I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è disposta per ragioni mediche.

4L’autorità competente può revocare:

a. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria, anche la licenza di condurre di categoria G e M;

b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di categoria F, G o M, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre di tutte le altre categorie.

5In casi di rigore la revoca della licenza può, fatto salvo il rispetto della durata minima stabilita per legge, essere disposta per durate differenti a seconda della categoria, segnatamente se il titolare della licenza:

a. ha commesso l’infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l’esercizio della sua professione; e

b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria per la quale si intende ridurre la durata della revoca.

Art. 95 Notifica all’autorità cantonale

1Le autorità penali notificano all’autorità competente del Cantone di domicilio del contravventore:

a. le denunce per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale;

b. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale.

2L’autorità cantonale distrugge le notifiche concernenti le denunce e le condanne di cui al capoverso 1 se è accertato che esse non comportano alcuna misura.

3Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare il rifiuto o la revoca della licenza, come ad esempio una grave malattia o una forma di dipendenza, ne informa l’autorità cantonale.

Sezione 3: Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova

Art. 96 Proroga del periodo di prova

1Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un’infrazione che ne comporta la revoca (categorie F, G e M escluse) e quest’ultima si conclude durante il periodo di prova, è rilasciata un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza revocata.

2Se la revoca della licenza si conclude dopo il periodo di prova, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data del rilascio.