Progetto
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto
4Se la persona interessata non si presenta senza giustificarsi alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. Al momento di disporre la corsa di controllo, l’autorità deve informare sulle conseguenze della mancata partecipazione.
Art. 90 Revoca preventiva
1Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida o sulla capacità di condurre di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.
2La licenza di condurre è revocata a titolo preventivo se il risultato di un esame di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettera a o b non è stato presentato prima della scadenza del termine menzionato nell’articolo 49 capoverso 3.
Art. 91 Segnalazioni di privati su una possibile mancanza di idoneità alla
guida
1Se riceve la segnalazione di un privato che dubiti dell’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Se l’autore della segnalazione lo desidera, l’autorità cantonale gli garantisce la riservatezza. La sua identità non può essere rivelata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.
2Se la persona oggetto della segnalazione non ha un medico curante o non ne comunica il nome, l’autorità cantonale può disporre, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame ai sensi dell’articolo 88.
Sezione 2: Revoca della licenza e notifica di infrazioni e altri fatti
Art. 92 Obbligo d’informare
Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è disposta per un periodo indeterminato o definitivamente, l’autorità cantonale notifica la sua decisione all’interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.
Art. 93 Restituzione volontaria della licenza di condurre
Se la licenza di condurre è restituita all’autorità volontariamente, ne risultano gli stessi effetti che in caso di revoca. L’autorità deve attestare la restituzione per iscritto.
Art. 94 Portata della revoca
1La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria (eccettuate F, G e M) comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie, escluse G e M.