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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Art. 97 Annullamento
1Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che ne comporta la revoca (categorie F, G e M escluse), la licenza è annullata e l’eventuale attestato d’iscrizione rilasciato perde di validità. Ciò vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di durata illimitata.
2L’autorità cantonale rilascia una licenza di condurre definitiva di categoria F, G e M se il titolare garantisce di non commettere infrazioni con veicoli delle rispettive categorie. In caso contrario, sono annullate anche queste categorie.
3L’autorità competente per la revoca delle licenze informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può riottenere una licenza per allievo conducente.
Art. 98 Nuova licenza per allievo conducente
Chi, dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, vuole guidare veicoli a motore per cui è prescritta una licenza di condurre deve presentare all’autorità cantonale l’iscrizione secondo l’articolo 4, allegando una perizia attestante l’idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico ai sensi dell’articolo
53. La perizia può essere presentata al più presto un mese dopo la scadenza del periodo di sospensione di cui all’articolo 15a capoverso 5 LCStr e non deve risalire a più di tre mesi prima. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 primo periodo.
Sezione 4: Divieto di condurre e ammonimento
Art. 99 Divieto di condurre e ammonimento
1L’autorità cantonale deve vietare la guida di veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre a chi, a seguito di malattie o infermità fisiche o mentali, alcolismo o altre forme di dipendenza oppure per altre ragioni, non ne è idoneo.
2Può essere disposto un divieto di condurre per almeno un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetuto la circolazione o disturbato ripetutamente gli altri utenti della strada. Se si rinuncia a disporre un divieto di condurre, la persona in difetto può essere ammonita.
3Si deve disporre un divieto di condurre per almeno un mese nei confronti di chi ha guidato un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:
a. con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
b. in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali;
c. se la persona si oppone o sottrae intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile, o a una visita medica complementare, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;