Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine
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R495-1327
Art. 73:
- Cpv. 2: Le limitazioni previste sono ingiustificate: abolire [FR].
- Cpv. 2: L’espressione «motoleggera a tre o quattro ruote» è errata. Ci sembra vi sia anche una contraddizione con l’articolo 12: correggere [NE].
- Cpv. 3: Recepire diritto europeo, in particolare direttiva 2006/126/CE. Il nostro parco autovetture è composto per più del 65 per cento da veicoli con cambio manuale, per cui è imperativo continuare ad imparare a usare pedale della frizione e leva della marche. Altro grande problema: con una licenza di categoria B è possibile guidare furgoncini (peso totale 3’500 kg), raramente equipaggiati con cambio automatico, per i quali è necessario adattare bene la marcia in particolare in discesa (surriscaldamento dei freni) o in caso di sorpasso [NE].
- I veicoli a tre ruote (2 davanti, 1 dietro) devono essere specificatamente esclusi dai veicoli per gli esami o bisogna altrimenti prevedere una limitazione nella licenza di condurre (idem per i tricicli) [VD].
Art. 75 e 76:
- Art. 75 e 76 cpv. 1: Sostituire con l’attuale articolo 12a OAC [BE, NE, VD]. La valutazione dell’esame va disciplinata nel quadro delle Direttive 7 dell’asa [BE]. In futuro, i sistemi di rilascio del rapporto d’esame per via elettronica saranno sempre più utilizzati e genereranno un unico rapporto con gli errori commessi [NE].
- Art. 75: Il percorso con gli esercizi di guida effettuati nel quadro degli esami pratici di guida per l’ottenimento di una licenza di condurre per motoveicoli deve essere documentato nel verbale [NE].
- Art. 75: Occorre prevedere nel verbale una rubrica separata per documentare gli esercizi di guida, non un verbale diverso [VD].
- Art. 76 cpv. 2: Per evitare che i candidati si concentrino su alcune competenze, quelle prioritarie, e non su tutte, bisogna abolire la possibilità di compensare gli ambiti di competenza di priorità 1 con quelli di priorità 2 e 3 [VD].
Art. 78:
- Cpv. 2: Nella lettera a bisognerebbe riportare l’attuale termine di proroga di tre mesi (art. 24b cpv. 2 OAC) [SO]. Quali sono le condizioni per una proroga? L’USTRA emanerà delle direttive per evitare disuguaglianze tra i Cantoni? [VD]
- Cpv. 2: Nella lettera b va stralciata la categoria A1, che è una categoria per motoveicoli (art. 12 OAPC). Vi sarebbe inoltre una contraddizione con l’articolo 15a capoverso 1 LCStr [SO].
- Cpv. 2 lett. b: Il rapporto esplicativo dice che le categorie AM et A1 sono rilasciate solo se ottenute prima, ma il testo dell’ordinanza non è altrettanto esplicito; lascia ad intendere che queste categorie siano rilasciate all’atto delle iscrizioni. Adeguare [VD].
Art. 79:
- Il momento dell’invio delle convocazioni agli esami di controllo eseguiti dai medici del traffico nonché delle convocazioni successive deve essere uniforme per tutti i titolari di licenza (cfr. anche art. 49, cpv.
4) [FR, JU, NE, VS; OV JU].
- La periodicità dei controlli è appoggiata [AG, AR, BS, FR, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU]. Il tenore della norma dovrebbe formulato in molto da risultare più comprensibile ai privati [AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].
- Nel capoverso 1 lettera a manca la categoria C2 [BE, NE].
- Cpv. 2: La convocazione deve essere inviata nel corso del mese seguente al compimento dell’età limite (non due mesi prima, perché c’è il rischio che le persone interessate si rechino al controllo con troppo anticipo, senza essere in possesso del modulo adeguato). L’invio nel mese che segue è coerente con il termine di tre mesi stabilito nell’articolo 49 capoverso 3 [VD].
- Nel caso il capoverso 2 non fosse stralciato: il rimando all’articolo 49 capoverso 3 non è pertinente [AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS, OV JU].
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