Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine
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R495-1327
di condurre in prova [AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; AGVS, asa, ASTAG, CDDGP, MFK BS, OV JU, ZVS AG].
- Sei mesi ci sembrano un periodo troppo breve, considerato che bisogna tener conto anche del termine di iscrizione e dell’offerta di corsi [AGVS, ASTAG]. Inoltre, la situazione finanziaria delle nuove generazioni non è sempre tale da consentire a un giovane di avere ancora molto denaro per la giornata di formazione subito dopo il conseguimento della licenza di condurre [AGVS].
- Data l’inattuabilità pratica del termine di sei mesi, si è dovuto far ricorso alla possibilità di deroga già nell’attuale formazione in due fasi [ASTAG].
- Il termine non deve applicarsi nel quadro delle formazioni professionali di base di «autista di veicoli pesanti» e di «autista di veicoli leggeri». La giornata di formazione complementare va seguita al più tardi entro la fine del tirocinio (corso aziendale) [ASTAG].
- Frequentare una formazione complementare entro due anni dal conseguimento della licenza di condurre in prova è più efficace ed ha effetti più duraturi, poiché permette ai neopatentati di accumulare nel frattempo un certo bagaglio di esperienza e, specie nei più giovani, di maturare una maggiore capacità di comprensione. La limitazione a sei mesi comporterebbe inoltre un onere supplementare anche per le autorità di ammissione. Se dovesse essere introdotta, bisognerebbe fissare a sei mesi la validità della licenza di condurre in prova [BL].
- Riteniamo che la soluzione migliore non sia fissare un termine obbligatorio, ma raccomandare e promuovere (anche con azioni concrete) l’effettuazione del corso il più presto possibile [TI].
- La norma di deroga nell’articolo 134 capoverso 2 non è comprensibile [AG, FR, GR, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH; asa, CDDGP, MFK BS] / non si capisce [VS]. Gli uffici della circolazione dovrebbero mettere in conto di ricevere ogni anno migliaia di richieste di esonero la cui trattazione potrebbe talvolta richiedere accertamenti costosi: stralciare [AG, BE, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH; asa, CDDGP, MFK BS]. Non si precisa peraltro cosa succede se la formazione complementare non viene assolta neanche dopo il periodo di proroga [SO].
- Se non abolito, allora «sì» [FS-PostAuto].
- Nella presente regolamentazione un illecito (revoca della licenza di condurre) è di fondo addirittura premiato, dal momento che ai neopatentati interessati viene concessa automaticamente una proroga del termine di ulteriori sei mesi [KBAV].
- La prima giornata dovrebbe essere frequentata entro i primi sei mesi, la seconda entro il restante periodo di prova [BE; ASMC, VSFB; ASMCTI, aw, ERFA, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV (AR, AI, SG, TG), SF, TCS AG, TCS TG, UFV, VfV, VSZTG].
Art. 141 cpv. 3 e 4:
- Troviamo discutibile la comminazione della multa [PPD].
- Troppo dettagliati, semplificare: multe di 100 franchi in caso di mancata frequenza del corso di formazione complementare entro i tempi previsti, fatto salvo il capoverso 4 [AG].
- In che modo gli organi di controllo possono constatare queste fattispecie (ritardo o mancata frequenza entro il termine)? [AR, BS, FR, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG; asa, CDDGP, MFK BS].
- Adeguare secondo gli stralci chiesti nell’art. 134 [AR, BS, FR, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG; asa, CDDGP, MFK BS].
- Presuppone in pratica che gli organi di controllo debbano verificare il rispetto del termine entro cui bisogna frequentare il corso di formazione complementare per tutte le licenze di condurre in prova, il che implica la possibilità di accedere alle informazioni nel SARI e la registrazione dei dati in tempo quasi reale. Non è chiaro se le multe vadano riportate nell’elenco delle multe disciplinari [BE].
- A prescindere dall’inutilità di imporre un termine obbligatorio di sei mesi per seguire questa formazione, le sanzioni penali previste in caso di un suo mancato assolvimento non sono funzionali ai fini del miglioramento della sicurezza stradale e non avranno l’effetto atteso, andando solo ad appesantire i compiti delle autorità cantonali [GE].
- Gli importi previsti non sono assolutamente dissuasivi e non incentiveranno i titolari di una licenza di condurre in prova ad assolvere l’obbligo entro il termine stabilito [SG, VD].
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