Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
scadenza della seconda licenza, ponendo le condizioni che s’impongono nel caso specifico (ad es. rilascio della terza licenza solo dopo un termine di sospensione di due anni, perizia di uno psicologo del traffico). L’autorità cantonale ha in questo modo il margine di apprezzamento necessario per trovare una soluzione adeguata a ognuno di questi rari casi.
4.3 Singole categorie (art. 12 ‒ 37)
Rapporto con il diritto dell’Unione europea
La suddivisione in «categorie», «sottocategorie» e «categorie speciali» è soppressa, in linea con la direttiva UE, in cui tutte le «sottoclassi» sono state convertite in «classi». I contenuti delle classi AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, validi per tutti i Paesi UE, sono sottoposti a consultazione senza modifiche (fatta eccezione, nel caso della categoria B, per la guida di combinazioni di veicoli con un peso totale non superiore a 4250 kg) perché solo un recepimento il più aderente possibile può facilitare l’utilizzo della licenza di condurre svizzera all’interno dell’Unione europea. Il divieto di modificare un motoveicolo a partire da uno della categoria A2 con una potenza maggiore è già disciplinato nel diritto vigente (art. 145a ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli a motore, OETV)12.
4.31 Motoveicoli e ciclomotori (art. 12 ‒ 17)
Art.12: Categorie per motoveicoli e ciclomotori
Cat. M: Recepisce l’attuale categoria speciale M per ciclomotori.
Cat. AM: È nuova e comprende le motoleggere, ovvero i motoveicoli che presentano normalmente una velocità massima per costruzione di 45 km/h e una cilindrata massima di 50 cm3, rispettivamente una potenza di 4 kW nel caso di motori elettrici. Corrisponde in sostanza all’attuale sottocategoria A1 con l’aggiunta della limitazione a «45 km/h». A partire dal compimento dei 18 anni autorizza a condurre quadricicli leggeri a motore (attuale categoria speciale F, anche in questo caso solo una volta compiuti i 18 anni).
Cat. A1: Corrisponde in parte all’attuale sottocategoria A1 con l’introduzione però di un rapporto massimo potenza/peso di 0,1 kW/kg e l’aggiunta dell’autorizzazione a condurre tricicli a motore con potenza del motore non superiore a 15 kW.
Cat. A2: Recepisce l’attuale categoria «A limitata».
Cat. A: Corrisponde in parte all’attuale categoria A, ma autorizza a condurre anche tricicli a motore con potenza del motore superiore a 15 kW (per i quali era finora richiesta, a seconda del peso a vuoto, la sottocategoria B1 o la categoria B).
Art. 13: Categoria M
Corrisponde al diritto vigente (art. 3 cpv. 3, 6 cpv. 1 lett. a e 24 cpv. 2 OAC), salvo per la limitazione al traffico interno (art. 4 cpv. 5 lett. e OAC) che non viene recepita. Dipende infatti dallo Stato estero attraversato se il traino di rimorchi è accettato o meno.
Art. 14: Categoria AM
Cpv. 1: L’età minima richiesta è fissata a 15 anni in modo da consentire la guida di veicoli più veloci un anno dopo l’ottenimento della categoria M. In base alla direttiva UE, gli Stati membri hanno la facoltà di abbassare o innalzare l’età minima (16 anni) a 14 o a 18 anni. Poiché, tuttavia, i conducenti di veicoli a due ruote continuano a essere vittime di incidenti gravi in misura superiore alla media, è d’obbligo discutere anche di un’età minima più elevata. Quale variante si è pertanto proposta un’età minima di 16 anni, la stessa prevista dal diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. c n. 1 OAC). L’età minima per condurre quadricicli leggeri (per i quali è richiesta la categoria AM) non sarà tuttavia modificata. Dal momento che la direttiva UE non prevede due diverse età minime per la categoria AM, ma contempla tale possibilità in casi analoghi, si è proposto che a partire dal compimento dei 18 anni la categoria AM autorizzi a condurre quadricicli leggeri a motore.
12 RS 741.41