Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
O073-1332
4.22 Disposizioni comuni (art. 10 e 11)
Art. 10: Licenze per allievo conducente di durata limitata ed esame pratico di conducente
Cpv. 1: Le corse di scuola guida senza accompagnatore sono più rischiose di quelle accompagnate, ragione per cui è rilasciata una licenza per allievo conducente di validità limitata. L’attestato del maestro conducente prima del terzo tentativo è già prescritto dal diritto vigente (art. 23 cpv. 1 OAC).
Cpv. 2: La prima licenza per allievo conducente autorizza a sostenere tre esami, dopo di che non è più valida e viene ritirata, anche se non ancora scaduta.
Cpv. 3:
Lett. a: Se durante il periodo di validità della prima licenza per allievo conducente sono stati sostenuti solo due esami, viene rilasciata una seconda licenza, considerato che il titolare avrebbe diritto a un terzo tentativo.
Lett. b: Se la prima licenza per allievo conducente è stata ritirata in virtù del capoverso 2, ne può essere rilasciata una seconda solo se l’idoneità alla guida è certificata dalla perizia di uno psicologo del traffico. In caso contrario la formazione è interrotta e il rilascio di una seconda licenza negato per un periodo di tempo indeterminato (fino al recupero dell’idoneità alla guida).
Cpv. 4: La seconda licenza per allievo conducente consente di sostenere incondizionatamente tre esami. Al fallimento della terza prova, la licenza non è più valida ed è ritirata.
Cpv. 5: Recepisce la prassi seguita nel diritto vigente (art. 16 cpv. 4 OAC). In linea di principio non si ha diritto a una terza licenza per allievo conducente: se presentata comunque domanda, l’autorità cantonale può decidere, in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 LCStr di non pronunciarsi prima che siano trascorsi cinque anni, può abbreviare tale termine, ma può anche decidere subito dopo la scadenza della seconda licenza, ponendo le condizioni che s’impongono nel caso specifico (ad es. rilascio della terza licenza per allievo conducente solo dopo un termine di sospensione di due anni, perizia di uno psicologo del traffico). L’autorità cantonale ha in questo modo il margine di apprezzamento necessario per trovare una soluzione adeguata a ognuno di questi rari casi.
Art. 11: Licenze per allievo conducente di durata illimitata ed esame pratico di conducente
Cpv. 1: La licenza per allievo conducente che consente di effettuare corse di scuola guida accompagnate è rilasciata per una durata di tempo illimitata. In questo caso il tempo impiegato per prepararsi all’esame o l’eventuale sospensione della formazione per un qualsiasi motivo non hanno la minima importanza: fintanto che è accompagnata, la persona non presenta alcun rischio per la circolazione stradale; non accompagnata potrà condurre un veicolo a motore soltanto dopo aver superato l’esame di conducente. Dopo quanti anni sostenga questo esame è quindi irrilevante o può essere addirittura vantaggioso per la sicurezza stradale: maggiore è la pratica di guida acquisita con un accompagnatore, minore sarà il rischio una volta soli al volante.
Rinunciare a fissare una scadenza risolve inoltre le non rare difficoltà legate alla scadenza infruttuosa della licenza per allievo conducente e alle relative misure da adottare.
Cpv. 2: Al fallimento della terza prova, la licenza per allievo conducente non è più valida e viene ritirata.
Cpv. 3: Una seconda licenza per allievo conducente è rilasciata solo se una perizia di uno psicologo del traffico certifica l’idoneità alla guida. In caso contrario la formazione è interrotta e il rilascio di una seconda licenza per allievo conducente negato per un periodo di tempo indeterminato (fino al recupero dell’idoneità alla guida).
Cpv. 4: La seconda licenza per allievo conducente consente di sostenere incondizionatamente tre esami. Al fallimento della terza prova, la licenza per allievo conducente scade ed è ritirata.
Cpv. 5: Recepisce la prassi seguita nel diritto vigente (art. 16 cpv. 4 OAC). In linea di principio non si ha diritto a una terza licenza per allievo conducente: se presentata comunque domanda, l’autorità cantonale può decidere, in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 LCStr, di non pronunciarsi prima che siano trascorsi cinque anni, può abbreviare tale termine, ma può anche decidere subito prima dopo la