Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

vigente (art. 22 cpv. 3 OMaeC) è ora disciplinato nell’articolo 2b, l’autorizzazione per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale del diritto vigente (art. 23 OMaeC) nell’allegato 1a numero 1.3.

Art. 23a ‒ 23i in combinato disposto con all. 1a n. 2 (Moderatori: ammissione, formazione e perfezionamento)

L’ammissione, la formazione e il perfezionamento dei moderatori (finora art. 64a ‒ 64f OAC) saranno in futuro disciplinati nell’OFoG (l’OAPC prescriverà soltanto la necessità dell’abilitazione, cfr. all. 9 n. 7.51). Le maggiori novità da segnalare sono:

- assunzione anche di persone di altre professioni con formazione pedagogica (art. 23b cpv. 1 lett. d e cpv. 2);

- formazione: praticantato obbligatorio di almeno dieci giorni (all. 1a n. 2.1611);

- perfezionamento: una giornata obbligatoria sul tema «conduzione/formazione di adulti» (all. 1a

n. 2.222).

Art. 23j ‒ 23u (Formatori alla guida di imprese di trasporto su strada: ammissione, esercizio della professione, perfezionamento)

Un’analisi delle Direttive del 16 agosto 1993 concernenti i corsi d’istruttori per apprendisti conducenti di autocarri, ormai non più al passo con i tempi, e dell’articolo 20 OAC ha rivelato la necessità di disciplinare più punti a livello di ordinanza. Negli articoli 23j – 23u il corso di istruzione è ora definito come modulo nel contesto della formazione per maestri conducenti:

- Per necessità pratiche gli articoli 23k e 23l disciplinano espressamente a che cosa è autorizzato il titolare di un’abilitazione alla formazione.

- Gli articoli 23m e 23n corrispondono all’articolo 20 capoversi 1 e 2 OAC, ma tengono ora conto dei due nuovi tipi di permessi di formazione, per cui non è più necessario che l’USTRA emani direttive sui corsi di istruzione.

- La validità dell’abilitazione alla formazione sarà limitata a cinque anni (finora sei; art. 23o cpv. 1), in modo da uniformarla a quella del certificato di capacità secondo l’OAut. Saranno armonizzati anche i requisiti per il rinnovo dei due documenti (cfr. art. 23o cpv. 2 ‒ 4 con art. 16 OAut), il che è sensato dal momento che i titolari di un’abilitazione alla formazione possiedono di norma anche il certificato di capacità. L’autorità cantonale non dovrà infine revocare l’abilitazione alla formazione alle persone che non hanno frequentato il corso di perfezionamento perché sarà dotata di scadenza.

- I contenuti dei corsi di istruzione e di perfezionamento (art. 23p in combinato disposto con all. 1a n. 3.2) e le competenze operative da acquisire (art. 23p in combinato disposto con all. 1a n. 3.1) sono formulati in modo generale, così da poter applicarsi a tutti i formatori alla guida. Ciò consente agli organizzatori di adeguare i corsi concreti alla formazione degli apprendisti che seguono le formazioni di base di «autista di veicoli leggeri» o di «autista di veicoli pesanti», formulando obiettivi di apprendimento specifici. Si prescrive inoltre espressamente che:

1. i corsi devono adottare i metodi impiegati nella formazione di adulti (ad es. insegnamento orientato all’azione, coinvolgimento attivo degli apprendisti e integrazione delle loro esperienze pratiche) e concludersi con un controllo delle conoscenze e delle capacità acquisite (all. 1a n. 3.41);

2. nei corsi di perfezionamento si deve tener adeguatamente conto, oltre che dei contenuti tecnici, anche di quelli metodologico-didattici (art. 23p cpv. 2).

- L’ordinanza contempla ora (art. 23t) le condizioni quadro relative alle attività dei formatori alla guida.

- L’articolo 23r in combinato disposto con l’allegato 1a numero 3.3 disciplina il riconoscimento e la sorveglianza dei corsi di istruzione come per altri sistemi di formazione e perfezionamento comparabili (ad es. formazione in due fasi, certificato di capacità secondo l’OAut).

Art. 24 (Sorveglianza)

Cpv. 1: Confronta commenti al punto 4.9.