Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

cambiare titolo (ordinanza sui formatori alla guida, OFoG) ed essere integrata di conseguenza (art. 1 e 2 lett. g e h).

Art. 2a (Norme di dettaglio) e 2b (Attestato di partecipazione ai corsi)

I corsi di formazione e di perfezionamento saranno disciplinati sul modello dell’OAPC (art. 112 in combinato disposto con all. 9 e art. 114 in combinato disposto con all. 9 n. 9.3).

Art. 3 cpv. 2 lett. b, 4, 5 cpv. 1 lett. c e 8 (Necessità dell’abilitazione a maestro conducente, Categorie di abilitazioni, Requisiti, Requisiti per l’esercizio della professione)

Si è proceduto agli adeguamenti formali risultanti dall’OAPC.

Art. 5 (Requisiti)

Cpv. 5: Si disciplinano ora espressamente le condizioni alle quali i maestri conducenti possono esercitare in Svizzera con un diploma professionale estero.

Art. 7 (Attestati professionali federali)

Cpv. 1 secondo periodo: Per chiarire come vada interpretata la definizione del termine «pratica di formazione» di cui all’articolo 2 lettera f (può un maestro conducente praticante impartire da solo lezioni di guida?), l’organizzazione del mondo del lavoro competente deve ricevere una base esplicita su cui sostanziare il termine «sorveglianza», cosa che l’Associazione Svizzera dei Maestri conducenti (ASMC) ha fatto nelle direttive del 2 novembre 2015 relative alla pratica di formazione del profilo professionale di maestro conducente (in tedesco).

Cpv. 1bis: Per adempiere all’obbligo di sorveglianza i Cantoni (art. 24 cpv. 1 OMaeC) devono sapere chi impartisce lezioni di guida sul proprio territorio. In futuro dovranno perciò essere notificati alle autorità cantonali anche tutti gli aspiranti maestri conducenti.

Cpv. 2: Per quanto concerne la formazione e l’esame dei futuri maestri conducenti, fanno fede la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale39 e l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale40. Nell’OFoG saranno in linea di principio disciplinati solo gli elementi fondamentali dell’esercizio della professione, fatta eccezione per le identificazioni dei moduli e degli organizzatori che, essendo strumenti importanti per la formazione dei maestri conducenti, devono essere approvati dall’USTRA. I programmi quadro d’insegnamento relativi al conseguimento degli attestati professionali non sono per contro più consueti.

Art. 8 (Requisiti per l’esercizio della professione)

È adeguato dal punto di vista formale alle nuove categorie P e P1. L’aggiunta secondo cui i maestri conducenti che accompagnano le corse di scuola guida su autoveicoli non devono possedere la licenza di condurre corrispondente da almeno tre anni si fonda sull’articolo 25 capoverso 2 lettera c LCStr e, vista la solidità della loro formazione, è una deroga giustificata.

Art. 10 (Veicoli per la scuola guida)

È modificato solo dal punto di vista formale (integrazione delle Spiegazioni e istruzioni USTRA del 14 maggio 2009 concernenti i veicoli per la scuola guida).

Art. 15 (Mezzi di controllo)

Cpv. 2: Tiene conto del nuovo libretto della formazione proposto nell’OAPC (art. 113).

Art. 22 ‒ 22b in combinato disposto con all. 1a n. 1 (Maestri conducenti: perfezionamento)

Il perfezionamento è ora disciplinato sul modello dell’OAPC (art. 117 ‒ 137). Gli articoli 22 e 22a capoversi 1 e 2 recepiscono, in combinato disposto con l’allegato 1a numero 1.2, senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 22 cpv. 1 e 2 OMaeC). L’attestato di partecipazione ai corsi del diritto

39 RS 412.10

40 RS 412.101