Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
4.3 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie che sono o diventeranno obsolete e che sono quindi abrogate
Articoli 151 capoversi 1, 2, 4, 6 secondo e terzo periodo, 151a capoversi 1 e 2, 151b capoverso 1, 151c ‒ 151h, 151j capoverso 1, 3 lettera a nonché numeri 4 ‒ 8, 151k e 154 capoverso 1, disposizioni finali relative alla modifica del 15 aprile 1987, disposizioni finali relative alla modifica del 13 febbraio 1991, disposizioni finali relative alla modifica del 13 novembre 1991 e disposizioni finali relative alla modifica del 7 marzo 1994.
Disposizioni transitorie ora disciplinate nell’OAPC
Dall’entrata in vigore, il 15 marzo 2005, dell’ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti36 le licenze per maestro conducente della Confederazione rilasciate ai maestri conducenti delle FFS e della Posta sono state soppresse ovvero integrate nella licenza di condurre civile. Il controllo del perfezionamento obbligatorio dei maestri conducenti militari continua tuttavia a essere svolto dall’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito che, su richiesta, informa le autorità cantonali circa l’assolvimento dell’obbligo. Sebbene nel frattempo la maggior parte dei maestri conducenti della Confederazione interessati dall’articolo 151 capoverso 3 OAC siano molto probabilmente in pensione, non è escluso che un esiguo numero eserciti ancora anche senza questa licenza. L’autorizzazione va dunque mantenuta, ma trasferendola nell’OAPC (art. 162).
Il diritto transitorio concernente le persone che possiedono una licenza di condurre di categoria D limitata a una determinata tratta è ora disciplinato nell’articolo 149 capoverso 4 OAPC, per cui l’articolo 151c OAC può essere abrogato.
L’articolo 151e capoverso 1 OAC va a integrare l’articolo 160 capoverso 1 OAPC, precisando che anche questi maestri conducenti devono seguire corsi di post-qualificazione se vogliono impartire lezioni di guida secondo la nuova normativa.
L’articolo 151e capoverso 2 OAC può essere abrogato poiché i titolari delle licenze per maestro conducente in questione dovevano far riportare la loro abilitazione a maestro conducente di categoria A nella licenza in formato carta di credito entro il 31 dicembre 2008 (art. 31 cpv. 1 OMaeC). In futuro, anche questi maestri conducenti dovranno seguire dei corsi di perfezionamento per poter esercitare secondo la nuova normativa.
L’articolo 151f capoverso 1 può essere abrogato, dato che i pochissimi casi in cui potrebbe ancora applicarsi possono essere retti dalle istruzioni USTRA del 26 gennaio 2009 concernenti la licenza di condurre in prova.
L’articolo 151j capoversi 2 e 3 lettera b OAC è trasferito nell’articolo 150 OAPC.
5. Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut)
Art. 2: Requisiti per l’ammissione
Cpv. 2bis: Per il trasporto di merci con autoveicoli di categoria B l’OAut non prescrive alcun certificato di capacità. In futuro, tuttavia, per condurre determinate combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio sarà richiesta la licenza di condurre di categoria C1E o CE (cfr. commenti agli art. 24 e 27 OAPC). Poiché nella zona UE per i trasporti su strada effettuati con «veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE» (art. 1 della direttiva 2003/59/CE37, che la Svizzera ha recepito in virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri) è prescritto il certificato di idoneità, il capoverso 2bisha lo scopo di evitare che le persone che effettuano trasporti di merci con le combinazioni di veicoli summenzionate incontrino difficoltà in caso di controlli all’estero.
36 RS 514.31
37 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 settembre 2003, L 226/ 4).