Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

O073-1332

Cpv. 3: L’obbligo di ottenere la licenza di condurre svizzera conformemente all’articolo 42 capoverso 3bislettera b OAC sarà abrogato nel caso di documenti rilasciati su basi giuridiche comuni (cfr. commenti all’art. 105 cpv. 1 lett. b). Analogamente, essendo i certificati di idoneità rilasciati da uno Stato UE o AELS retti, come i certificati svizzeri, dalla direttiva 2003/59/CE, va da sé che i conducenti domiciliati in un Paese UE o AELS non abbiano bisogno di un certificato di capacità svizzero (neanche se impiegati da un’impresa con sede in Svizzera; cfr. anche art. 5 e 7 frase introduttiva).

Art. 3: Eccezioni

Come finora, tutti i conducenti che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera necessiteranno di un certificato di capacità svizzero. Le persone impiegate da un’impresa con sede in Svizzera avranno tuttavia bisogno del certificato di capacità svizzero solo se domiciliate al di fuori di un Paese UE o AELS (art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2).

L’agevolazione proposta nella nuova lettera i (rinuncia a imporre l’obbligo del certificato di capacità e quindi alla verifica del rispetto delle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché di altre prescrizioni relative all’attività degli autisti professionali) è stata prospettata dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione 10.3407 (Rendere più flessibile la normativa sulla guida dei furgoncini)38 del consigliere nazionale Adrian Amstutz. Per quanto concerne il diritto transitorio fa fede il nuovo articolo 27b.

Art. 4: Corse durante la formazione professionale

Cpv. 3: La nuova lettera b prevede che le persone che seguono un programma di formazione secondo il capoverso 2 portino con sé un’attestazione rilasciata dal centro di formazione. Poiché gli autisti in formazione sono spesso assunti con contratti a tempo determinato, cambiano più volte datore di lavoro o sono impiegati come ausiliari da diversi datori di lavoro, ma in generale seguono la formazione presso un unico centro di formazione, spetta a quest’ultimo attestare anche la formazione parallela all’attività professionale.

Art. 5: Conducenti di veicoli provenienti dall’UE e dall’AELS

Confronta commenti all’articolo 2 capoverso 3. Per una migliore comprensione l’articolo 5 è stato inoltre suddiviso nelle lettere a e b.

Art. 6: Condizioni

È modificato solo dal punto di vista formale.

Art. 7: Conducenti di veicoli provenienti dall’estero

Confronta commenti all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 9: Durata di validità e rilascio

Il nuovo capoverso 4bisrecepisce il punto 3 delle istruzioni USTRA del 20 maggio 2014 concernenti l’armonizzazione delle date di scadenza del certificato di capacità. Poiché la durata di validità del certificato di capacità è modificata, appare indicata una regolamentazione a livello di ordinanza. Il rinnovo del certificato è giustificato dal momento che ora l’interessato vi ha diritto dopo aver superato un esame.

Art. 10: In generale

Come per i corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori disciplinati nell’OAPC, anche per l’esame teorico e pratico ai sensi dell’OAut si menziona ora esplicitamente come obiettivo di apprendimento l’acquisizione delle competenze operative necessarie.

Art. 14: Esame pratico

In futuro si potrà fare a meno della prova di guida supplementare per ottenere il certificato di capacità (cfr. commenti all’all. 11, cifra V «categorie C1, C1E, D1 e D1E).

38 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103407