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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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b. rapporti periodici sulla situazione, aggiornamenti della situazione e documentazioni;
c. dati provenienti dal registro dei servizi di picchetto del SIC.
Art. 42 Dati
1Il contenuto di PES è retto dall’articolo 53 capoverso 2 LAIn.
2Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 7.
Art. 43 Diritti d’accesso
1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn.
2Le autorità e gli uffici di cui all’allegato 3 OAIn hanno accesso a PES per gli scopi indicati in detto allegato e alle condizioni stabilite da quest’ultimo.
3Il SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un aggravamento del pericolo per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali autorità e servizi:
a. sono direttamente o indirettamente interessati da un evento;
b. possono contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; o
c. partecipano alla gestione o all’attuazione di misure in materia di politica di sicurezza.
4Il SIC può esigere dalle autorità e dagli uffici secondo il capoverso 2 informazioni sull’utilizzazione dei dati.
4I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 8.
Art. 44 Verifica periodica
1I collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione dei dati in PES verificano almeno ogni tre anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati in PES sono ancora necessarie per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn.
2Cancellano tutti i dati registrati da più di tre anni.
3Comunicano l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione dell’organo di controllo della qualità del SIC.
4L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2.
Art. 45 Durata di conservazione
La durata di conservazione dei dati in PES è di tre anni al massimo.