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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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3IASA-GEX SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
4Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 1.
5Il DDPS definisce i campi di dati.
Art. 24 Registrazione dei dati
1Prima della registrazione di una nuova informazione, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione sottopongono questa informazione a una valutazione che confermi o smentisca la rilevanza della persona fisica o giuridica in questione per l’adempimento dei compiti informativi secondo la LAIn.
2Contrassegnano i metadocumenti fondati su dati che:
a. sulla base della provenienza, della modalità di trasmissione, del contenuto e delle conoscenze già disponibili sono valutati come non attendibili;
b. sono valutati come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;
c. sono stati rilevati sulla base dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn;
d. sono stati rilevati sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l’articolo 38 OAIn.
3Contrassegnano oggetti concernenti terzi o persone fisiche e giuridiche che non appartengono a un gruppo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn.
4I documenti originali possono essere archiviati solo se sono correlati con un metadocumento e un oggetto mediante relazioni.
5I collaboratori del SIC competenti per la registrazione registrano i dati provvisoriamente e li contrassegnano opportunamente.
6I dati concernenti persone fisiche e giuridiche contenuti nei documenti originali possono essere utilizzati per l’allestimento di un prodotto informativo solo se per la persona interessata esiste un’oggetto.
Art. 25 Controllo della registrazione
1L’organo di controllo della qualità del SIC verifica se i dati sono stati registrati legalmente. Valuta in particola la rilevanza, il rispetto dei limiti posti al trattamento dei dati secondo l’articolo 5 capoversi 5 e 6 LAIn nonché la correttezza della valutazione dei dati.
2Conferma la registrazione definitiva contrassegnando opportunamente i dati.
3Distrugge i dati che non ha confermato e informa sui motivi il servizio che ha registrato i dati.