Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
Art. 88 Saggio
Come già spiegato in merito al nuovo articolo 76 capoverso 5 LEspr, la locuzione «saggio usuale» sarà precisata anche nel nuovo articolo 88 capoverso 1 LEspr. D’ora in poi ci si atterrà al saggio stabilito dal TAF. In futuro inoltre il termine di pagamento (20 giorni) sarà prolungato e sarà come oggi usuale di 30 giorni.
Art. 91 Pagamento dell’indennità, effetto
La procedura di stima prevista all’articolo 19biscapoverso 2 LEspr sarà eliminata, motivo per cui si cancellerà anche il corrispondente rinvio nel capoverso 1. Il nuovo articolo 41 LEspr disciplina la decisione nella procedura d’espropriazione combinata. Siccome il contenuto dell’attuale articolo 41, ovvero la possibilità di far valere a posteriori una pretesa d’indennità sarà abrogato, anche la riserva nell’ultimo periodo dell’articolo 91 capoverso 1 LEspr va eliminata.
Nel capoverso 1 si precisa inoltre che la rinuncia a cancellare le indennità per servitù esistenti anche da parte dell’espropriante può avveniere e anche cancellare i diritti obbligatori. Siccome il fondo deve passare all’espropriante senza oneri, nel caso di fondi locati o affittati, i contratti corrispondenti con il pagamento dell’indennità sono abrogati per legge. Se è concessa l’anticipata immissione in commercio, di fatto sono abrogati prima. L’enumerazione al capoverso 1 è dunque completata con i diritti obbligatori.
Art. 109 Notificazioni e pubblicazioni
Il capoverso 1 sarà stralciato poiché la PA, in maniera equivalente all’articolo 109 capoverso 1 LEspr, sancisce che in genere le decisioni devono essere notificate individualmente (art. 34 cpv. 1 PA) e che in determinati casi è ammesso notificare le decisioni mediante una pubblicazione (art. 36 cpv. 1 PA). Al capoverso 2, per quanto riguarda la pubblicazione, in futuro si prescriverà una pubblicazione comulativa negli organi cantonali e comunali. Si rinuncerà ad altri organi di pubblicazione privati poiché gli organi di pubblicazione ufficiali sono conosciuti.
Anche il capoverso 3 sarà stralciato. La prescrizione concernente la pubblicazione nei confronti delle organizzazioni ambientaliste legittimate al ricorso è superflua con l’adeguamento del capoverso 2. Sia l’articolo 12b capoverso 1 LPN59 sia l’articolo 55a capoverso 1 LPAmb60 prevedono che sia sufficiente una notificazione tramite pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale.
59 RS 451
60 RS 814.01