Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Il capoverso 2 delle disposizioni finali prevede, dal profilo del diritto transitorio, che le opposizioni, le domande e le pretese tardive previste dai vecchi articoli 39–41 LEspr continuino a dover essere valutate secondo queste vecchie prescrizioni se riguardano una procedura che si è iniziata conformemente al diritto anteriore. In questo caso sia l’ammissibilità sia la procedura sono rette dal diritto vigente, ovvero dalla versione attualmente in vigore degli articoli 39–41 LEspr. Ciò vale in particolare anche per il termine di perenzione di sei mesi finora contenuto nell’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr. Nel caso delle opere per cui si procede all’espropriazione in virtù di una procedura sottoposta al diritto anteriore e nella cui pubblicazione si rinvia alle conseguenze dell’omessa notificazione secondo gli articoli 39–41 LEspr, continua a valere l’attuale breve termine di perenzione di sei mesi. I termini di perenzione ancora in corso non saranno dunque sostituiti dal termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla nuova normativa e i diritti già perenti non rinascono.

Il capoverso 2 della disposizione transitoria non trova applicazione nei casi in cui non è mai avvenuta una procedura d’espropriazione e in cui di conseguenza gli articoli 39–41 LEspr non erano assolutamente applicabili (come in alcuni casi riguardanti il rumore del traffico aereo). In questi casi già finora si doveva avviare una «prima» procedura d’espropriazione autonoma e valeva invece del termine di perenzione di sei mesi un termine di prescrizione di cinque anni. Per tali casi, la nuova normativa prevede di svolgere una procedura d’espropriazione autonoma secondo i nuovi articoli 36 e seguenti LEspr se la procedura è iniziata solo dopo l’entrata in vigore della revisione. Le procedure già in corso devono essere portate a termine conformemente alle vecchie norme di competenza. Per queste procedure vale pertanto il capoverso 1 della disposizione transitoria (e non il cpv. 2).

Nei capoversi 3 e 4 delle disposizioni finali si disciplinano le disposizioni transitorie sulla nomina dei membri della CFS. Siccome le durate dei mandati degli altri membri non coincidono, entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove prescrizioni concernenti la nomina occorre svolgere le elezioni per il rinnovo integrale.

Se il mandato di un membro scade dopo l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni concernenti la nomina e prima dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo integrale, la durata del mandato è prolungata fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo integrale. Se un membro si ritira per altri motivi, si aspetterà a sostituirlo fino al rinnovo integrale. Queste disposizioni finali non riguardano i presidenti e i supplenti, già attualmente nominati dal TAF.

Allegato: abrogazione e modifica di altri atti normativi

La prevista revisione delle disposizioni della legge federale sulla espropriazione comporta una modifica di diverse leggi settoriali e sulle infrastrutture della Confederazione. Nel caso di quattro atti normativi (legge federale del 21 giugno 199161 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, legge del 26 giugno 199862 sull’energia (LEne),

61 RS 721.100

62 RS 730.0