Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
Art. 110 Diritto procedurale
Il nuovo articolo 110 LEspr prevede che la PA sia valida in tutte le procedure (e in tutte le fasi procedurali), anche in quelle dinanzi alla commissione federale di stima. Questo però sempre e solo se la LEspr non contiene prescrizioni speciali. Si modificherà di conseguenza anche l’articolo 2 capoverso 3 della PA. Siccome in futuro la PA sarà applicabile come legge di procedura sussidiaria, le disposizioni procedurali che sono disciplinate anche nella PA saranno abrogate nella LEspr.
Art. 114 Ripartizione, competenza
I capoversi 1-3 dell’articolo 114 LEspr disciplinano l’assunzione dei costi per la procedura di prima istanza della LEspr, sia per la procedura amministrativa, sia anche per la procedura d’espropriazione e di stima. Si adeguerà l’attuale rinvio nel capoverso 3. D’ora in poi si farà infatti riferimento all’articolo 36 capoverso 2 e non all’articolo 41 LEspr.
Il senso del capoverso 4, secondo cui ciascuna autorità che dirige la procedura deve definire, contestualmente alla decisione, anche le spese procedurali per la sua fase della procedura, sarà mantenuto e semplificato. Si eliminerà invece la complessa enumerazione di tutti i singoli casi.
Art. 115 Spese ripetibili
Nel capoverso 1 si parlerà di procedura d’espropriazione e non di procedura d’opposizione. Con questa formulazione s’intende sia la procedura d’espropriazione combinata (P-art. 28 e segg.), sia la procedura d’espropriazione autonoma (P-art. 36 e segg.).
Disposizioni finali della modifica del ...
Il capoverso 1 disciplina il principio secondo cui il diritto previgente rimane applicabile se una procedura d’espropriazione (compresa la procedura combinata prevista nelle leggi settoriali) è aperta ancora sotto il diritto previgente. Siccome con la revisione le competenze e la procedura sono talvolta modificate considerevolmente, sarebbe ingestibile sottoporre le procedure già in corso alle nuove disposizioni. Nel caso delle procedure combinate secondo le leggi formali, la procedura inizia con la presentazione della domanda (combinata) alle autorità competenti per l’approvazione dei piani. Nella procedura d’espropriazione autonoma, l’inizio della procedura avviene con la trasmissione dei documenti necessari al presidente della commissione federale di stima.
Nel caso delle modifiche concernenti le indennità e le tasse illustrate nei commenti al nuovo articolo 63, il Consiglio federale sceglierà una soluzione transitoria (giorno di riferimento) nell’ambito delle modifiche alle ordinanze in modo tale da poter evitare che coesistano sistemi di tasse e indennità differenti.