Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

legge federale del 7 ottobre 198363 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb) e legge federale del 24 gennaio 199164 sulla protezione delle acque (LPAc) occorre solo stralciare una disposizione concernente la procedura abbreviata (cfr. nel prosieguo «Autorizzazione della procedura abbreviata»). Nel caso della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)65 occorre adeguare l’articolo corrispondente sul campo di applicazione per la procedura d’espropriazione. Poiché nel caso degli altri atti normativi (legge del 26 giugno 199866 sull’asilo (LAsi), legge militare del 3 febbraio 199567 (LM), legge del 22 dicembre 191668 sulle forze idriche (LUFI), legge federale dell’8 marzo 196069 sulle strade nazionali (LSN), legge federale del 21 marzo 200370 sull’energia nucleare (LENu), legge del 24 giugno 190271 sugli impianti elettrici (LIE), legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)72, legge del 23 giugno 200673 sugli impianti a fune (LIFT), legge del 4 ottobre 196374 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) e legge federale del 21 dicembre 194875 sulla navigazione aerea (LNA)) si tratta prevalentemente di adeguamenti della procedura di approvazione dei piani praticamente identica nei diversi atti concernenti l’infrastruttura, le modifiche sono illustrate qui di seguito sulla base della legge federale sulle ferrovie (Lferr)76. Nel caso degli atti normativi che necessitano di ulteriori modifiche, questi articoli sono illustrati nel prosieguo.

Permesso per la procedura abbreviata da parte del presidente della commissio-

ne di stima

L’articolo 17 capoverso 2 lettera b della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua77, l’articolo 27 capoverso 2 lettera b LEne78, l’articolo 58 capoverso 2 lettera b LPAmb79 e l’articolo 68 capoverso 3 lettera b LPAc80, che sono identici, saranno abrogati.

Finora le singole disposizioni prevedevano che il presidente della commissione federale di stima potesse autorizzare la procedura abbreviata, qualora si potessero determinare esattamente le persone colpite dall’espropriazione. Nella LEspr la procedura abbreviata non è più prevista in questa forma e con questa terminologia, ma ammessa secondo le disposizioni delle leggi speciali (procedura semplificata,

63RS 814.01

64RS 814.20

65 RS 172.021

66RS 142.31

67RS 510.10

68RS 721.80

69RS 725.11

70RS 732.1

71RS 734.0

72 RS 742.101

73RS 743.01

74RS 746.1

75RS 748.0

76 RS 742.101

77 RS 721.100

78 RS 730.0

79 RS 814.01

80 RS 814.2