Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr

Il rinvio alla qualità di parte secondo la legge federale sulla espropriazione nell’articolo 18f capoverso 1 della legge federale sulle ferrovie sarà soppresso e ripreso nel cpv. 2; ciò che resta del cpv. 1 rimane inalterato. Se non sono presentate opposizioni, l’esclusione dalla procedura vale solo per le parti secondo la legge federale sulla procedura amministrativa84, ma non per le parti secondo la legge federale sulla espropriazione. Per gli espropriati l’esclusione dalla procedura non è pertinente poiché occorre corrispondere loro un’indennità e rimangono pertanto parte alla procedura a causa dei loro diritti palesemente lesi, anche senza notifica delle pretese oppure opposizione.

Il rinvio nell’attuale articolo 18f capoverso 2 della legge federale sulle ferrovie agli articoli 39-41 della legge federale sulla espropriazione sarà cancellato, dato che questi articoli saranno abrogati. D’ora in poi l’articolo 18f capoverso 2 della legge federale sulle ferrovie sancirà in maniera semplificativa che, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della nuova LEspr potrà sollevare tutte le domande secondo l’articolo 33 LEspr durante il termine di opposizione. Per le opposizioni e le domande tardive secondo gli attuali articoli 39-41 LEspr, l’articolo 24 capoverso 1 la PA85 contiene disposizioni generali per la restituzione per inosservanza dei termini e l’articolo 32 capoverso 2 contiene disposizioni generali per tenere conto delle allegazioni tardive che ora si applicano sussidiariamente nella procedura d’espropriazione combinata e in quella autonoma.

Art. 18k rubrica, cpv. 1 e 2 Lferr

La rubrica e il capoverso 1 dell’articolo 18k della legge federale sulle ferrovie riguardante la procedura di stima sono completati con la procedura di conciliazione prevista negli articoli 45 e seguenti della nuova LEspr. L’ultimo periodo del capoverso 1, secondo cui soltanto le pretese annunciate vengono trattate, sarà abrogato. Secondo l’articolo 33 capoverso 4 della nuova LEspr i diritti espropriati saranno stimati dalla commissione di stima anche se non siano stati notificati, purché siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori. Inoltre, secondo le disposizioni della PA86 è possibile una notificazione tardiva delle pretese.

L’articolo 18k capoverso 2 della Lferr sarà abrogato. Negli articoli 34 capoverso 2 41 capoverso 2 della nuova LEspr è già prevista la trasmissione al presidente della Commissione di stima della decisione, dei piani approvati, del piano di espropriazione, della tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e delle pretese annunciate.

Art. 18u cpv. 3 Lferr

Il secondo periodo dell’articolo 18u capoverso 3 Lferr, che per quanto riguarda le pretese contestate, portanti sulla limitazione del diritto di proprietà, rinvia agli attuali articoli 57-75 LEspr, sarà sostituito con un rinvio generico alla procedura prevista dalla LEspr.

84 RS 172.021

85 RS 172.021

86 RS 172.021