Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 14 pagine

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Art. 32 (comunicazione a conduttori e affittuari, obbligo dei locatori)

3 partecipanti13 chiedono il mantenimento della normativa previgente. VSE propone che venga aggiunto un nuovo capoverso che disciplini espressamente che le inadempienze devono essere imputate ai locatori. SVIL si dice espressamente favorevole alla modifica.

Art. 33 (richieste da presentare entro il termine di opposizione)

Secondo 4 partecipanti14, il termine di opposizione di 30 giorni dovrebbe essere reso più flessibile.

Art. 34 cpv. 1 (approvazione dei piani)

Secondo AG, la presente disposizione (come anche l'art. 41) sarebbe da adeguare in modo tale che l'autorità di approvazione dei piani decida esclusivamente in merito alle richieste di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera a (opposizioni contro l'espropriazione) e b (richieste di cui agli art. 7 - 10), ma non in merito alle richieste di prestazione reale (lett. c), che sono di competenza dell'ESchK. Sempre secondo AG, se non si procedesse a tale adeguamento, la presente disposizione sarebbe in contrasto con l'articolo 64 capoverso 1 lettera a.

Art. 35 cpv. 1 (procedura semplificata di approvazione)

VSE propone che, a seguito di questa disposizione, nelle leggi speciali venga stralciata la disposizione secondo la quale in casi dubbi si deve applicare la procedura ordinaria. L'articolo 35 andrebbe pertanto conseguentemente riformulato.

Art. 36 cpv. 1 (procedura d’espropriazione autonoma; requisiti)

Il PLR lamenta che la procedura di espropriazione dei diritti di vicinato (a causa di emissioni foniche) debba essere effettuata in più fasi. Tali pretese dovrebbero poter essere fatte valere direttamente presso le ESchK come finora. Il PLR e altri partecipanti15 chiedono inoltre che lo stesso valga anche per i rinnovi delle servitù scadute.

Art. 36 cpv. 2 (procedura d'espropriazione autonoma; requisiti, limitazione)

Secondo VSE, occorrerebbe stabilire esplicitamente che le richieste che sono già state fatte valere in un'altra procedura d'espropriazione non possono essere ripresentate in una procedura d'espropriazione autonoma.

Art. 37 cpv. 2 (diritti già esercitati, inizio della procedura, prescrizione)

Secondo ESchK 6 e HEV, la prescrizione dovrebbe essere fissata a 10 anni. unil sostiene che l'inizio del termine nel caso dell'espropriazione di diritti di vicinato potrebbe non essere chiaro e verificabile da parte degli interessati.

Art. 38 cpv. 2 (procedura d’espropriazione autonoma, competenza)

Il PLR è del parere che la regolamentazione crei confusione e secondo VSE sarebbe superflua ed estranea alla prassi. Vari partecipanti alla consultazione16 propongono una nuova formulazione. Secondo OW, a seguito di questa disposizione la procedura abbreviata non potrebbe più essere applicata ai progetti idrologici cantonali. La revisione dovrebbe quindi essere conseguentemente adeguata.

13 CP, USPI, SVIT

14 CP, USPI, CGI, SVIT

15 Swissgrid, ewz, Schweizerischer Städteverband, asut

16 Swissgrid, ewz, Schweizerischer Städteverband 6/14 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288