Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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nel capoverso 2, che il calcolo dei contributi si fonderà, come per gli altri lavoratori salariati,
sulle regole valide per i lavoratori dipendenti. Il calcolo andrà effettuato sulla base delle informazioni e dei giustificativi salariali, che però dovranno essere forniti dal lavoratore (come precisato al cpv. 1); questo obbligo di collaborare all’esecuzione si fonda sull’articolo 28 capoverso 1 LPGA;
nel capoverso 3, che il calcolo dei contributi si fonderà eccezionalmente sulle regole valide
per i lavoratori indipendenti, qualora la cassa di compensazione non possa procurarsi tramite il lavoratore le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi; in tal caso, per il calcolo dei contributi la cassa potrà richiedere le pertinenti comunicazioni fiscali. Nella pratica l’applicazione di questa disposizione eccezionale dovrebbe limitarsi ai rari casi del primo gruppo.
Art. 18 Deduzioni dal reddito
La nozione e la determinazione del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente soggetto all’AVS sono disciplinate a livello di legge nell’articolo 9 LAVS. La modifica dei capoversi 2 e 2bisdi questo articolo si prefigge principalmente un’armonizzazione redazionale con la legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta (LIFD). Le modifiche materiali riguardano le possibilità di deduzione per le elargizioni a scopo di utilità pubblica, i riscatti presso le casse pensioni e la deduzione delle perdite subite in altri periodi.
Per la precisazione delle deduzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LAVS lettere a–e, il vigente articolo 18 capoverso 1 OAVS rimanda alle disposizioni in materia di imposta federale diretta. Le prescrizioni di diritto fiscale continueranno anche in futuro a essere determinanti per le deduzioni. Nel suo nuovo tenore, però, l’articolo 18 capoverso 1 OAVS rimanderà solo all’articolo 9 capoverso 2 LAVS, senza menzionare le singole lettere, dato che già nella frase introduttiva di questa disposizione si farà riferimento alle «spese aziendali e professionali giustificate». Nella nuova versione non verrà invece ripreso l’articolo 18 capoverso 1bisOAVS. Questa disposizione si riferisce infatti alla deduzione delle perdite commerciali di altri periodi, che sarà esclusa direttamente a livello di legge (art. 9 cpv. 2 lett. c LAVS) con il previsto vincolo al solo periodo di computo.
L’articolo 18 capoverso 2 disciplina il meccanismo per la fissazione del tasso d’interesse determinante per la deduzione dell’interesse sul capitale proprio. Poiché la regolamentazione concernente la deduzione dell’interesse del capitale proprio sarà spostata dal vigente articolo 9 capoverso 2 lettera f all’articolo 9 capoverso 2bisLAVS, nell’ordinanza andrà adeguato il rimando alla disposizione di legge.
Art. 21
La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevede un aumento dei tassi del contributo di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori indipendenti il tasso passerà quindi dal 7,8 all’8,1 per cento. Al contempo è previsto anche un aumento del contributo minimo annuo, mentre il limite di reddito superiore e quello inferiore della tavola scalare rimarranno invariati (art. 8 LAVS). I tassi del contributo definiti nella tavola scalare dell’articolo 21 capoverso 1 OAVS andranno quindi adeguati all’aumento generale dei tassi, mantenendo al contempo gli importi limite vigenti.
Cpv. 2
Attualmente, gli assicurati che continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento sono per principio tenuti a versare ancora contributi all’AVS (irrilevanti per l’importo della rendita), ma in compenso possono far valere la franchigia di 16 800 franchi.
Poiché dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento non sussiste un obbligo contributivo generale, a partire da quel momento non deve essere più versato alcun contributo minimo