Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Principali ambiti della revisione dell’ordinanza

2.1 Obbligo di pagare un premio dell’assicurazione malattie

Nell’assicurazione militare soltanto gli assicurati a titolo professionale (militari di professione attivi conformemente all’art. 1a cpv. 1 lett. b LAM) e gli assicurati a titolo facoltativo, di cui fanno parte i militari di professione pensionati regolarmente e anticipatamente che hanno concluso un’assicurazione di base conformemente all’articolo 2 AP-LAM, sono tenuti a pagare un premio dell’assicurazione malattie. Questa copertura assicurativa finanziata dai premi concerne l’attività professionale al di fuori di una prestazione obbligatoria e il tempo libero. Se un assicurato a titolo professionale assolve per esempio un corso di ripetizione obbligatorio, è coperto dall’assicurazione militare come un militare di milizia dell’esercito, senza essere tenuto a versare un premio.

2.2 Finanziamento delle prestazioni in caso di malattia

Gli assicurati a titolo professionale e gli assicurati a titolo facoltativo devono pagare un premio dell’assicurazione malattie unitario. Le prestazioni in caso di malattia comprendono la cura medica, le spese di viaggio e di soccorso, le cure a domicilio e le cure, i mezzi ausiliari e le spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato (art. 66b cpv. 1 lett. a–e AP-LAM). La tariffa del premio a carico degli assicurati è calcolata in modo da coprire almeno l’80 per cento dei costi (art. 66b cpv. 1 AP-LAM).

2.3 Finanziamento delle prestazioni in caso di infortunio

Per gli assicurati a titolo professionale, l’assicurazione militare risponde degli infortuni professionali; per gli infortuni non professionali invece il premio da versare è uguale a quello dovuto dagli altri impiegati della Confederazione (art. 66c cpv. 1 AP-LAM).

Gli assicurati a titolo facoltativo sono coloro che in passato erano assicurati a titolo professionale e che dopo il pensionamento hanno concluso un’assicurazione di base conformemente all’articolo 2 AP-LAM. Per la copertura contro gli infortuni, versano un supplemento al premio dell’assicurazione malattie unitaria (art. 66c cpv. 2 AP-LAM). Questo supplemento è calcolato in modo da coprire i costi in caso di infortunio conformemente all’articolo 66b capoverso 1 lettere a–e AP-LAM (cura medica, spese di viaggio e di soccorso, cure a domicilio e cure, mezzi ausiliari e spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato).

2.4 Determinazione del premio dell’assicurazione malattie

Il nuovo modello di finanziamento del premio dell’assicurazione malattie prevede che i premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo debbano coprire i costi effettivi. A partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul finanziamento si prevede per ora, in una fase introduttiva di cinque anni, un grado di copertura dei costi dell’80 per cento. In seguito il Consiglio federale ne esaminerà un aumento, dato che la legge prevede un grado di copertura almeno dell’80 per cento (art. 66b cpv. 1 AP-LAM).

Il premio è fissato sempre per l’anno successivo. Per il calcolo dei premi per l’anno successivo alla loro determinazione, occorre basarsi sulla situazione dell’anno precedente nonché sulle valutazioni dei costi per l’anno in corso e per quello successivo. Per il calcolo del premio dell’assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo conformemente all’articolo 66b capoverso 1 AP-LAM e per il supplemento per gli infortuni per gli assicurati a titolo facoltativo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 AP-LAM sono rilevanti soltanto i costi che sono stati generati da questa categoria di assicurati. La Divisione assicurazione militare dell’INSAI deve presentare ogni volta entro la fine di maggio dell’anno in corso all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in un riepilogo commentato i dati definiti all’articolo 8c capoversi 1–3 AP-OAM per il calcolo dei premi. In base a questi dati, il Consiglio federale fissa ogni anno per l’anno successivo, su proposta del Dipar-