Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 9 pagine

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costi per le prestazioni in caso di malattia almeno dell’80 per cento e per quelle in caso di infortunio del 100 per cento. Ciò comporta per la Confederazione entrate supplementari di circa due milioni di franchi nel 2018. Questo importo è leggermente inferiore rispetto alla valutazione fornita nel messaggio, in quanto l’evoluzione dei costi delle cure è risultata più favorevole, implicando un incremento dei premi inferiore. Per il 2019 si stimano entrate supplementari di circa 2,7 milioni di franchi e per il 2020 di circa 3,4 milioni. Questi calcoli si basano sulle seguenti ipotesi principali per il preventivo 2018 e il piano finanziario 2019–2021 della Confederazione:

- stime dei costi effettivi delle cure per malattia e infortunio;

- evoluzione degli effettivi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;

- nessuna modifica al sistema di riduzione dei premi nell’assicurazione militare;

- spese amministrative considerate forfettariamente per il ramo assicurativo corrispondente.

Poiché il Consiglio federale stabilirà i premi per il 2018 nell’autunno 2017, non si possono escludere, discrepanze rispetto ai dati qui esposti in seguito a eventuali aggiornamenti delle stime.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni né per i Cantoni né per i Comuni.

4.3 Ripercussioni per gli assicurati a titolo professionale e a titolo facoltativo

Il premio mensile per la copertura del rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo ammonta attualmente a 292 franchi. Secondo le stime per il preventivo 2018, il premio potrebbe crescere di poco più del 10 per cento per un ordine di grandezza di 325 franchi al mese. Nei prossimi anni il premio potrebbe aumentare del 4 per cento circa all’anno e gli adeguamenti dei premi si avvicinerebbero così a quelli dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS). Il premio è quindi ancora nettamente inferiore alla media dei premi dell’AOMS attesa per il 2018 di 467 franchi al mese (con una franchigia di 300 franchi, compresa la protezione contro gli infortuni). Inoltre gli assicurati a titolo professionale e gli assicurati a titolo facoltativo non devono pagare alcuna franchigia o aliquota percentuale. L’aumento dei premi atteso per il 2018 risulta leggermente inferiore rispetto alle ipotesi avanzate nel messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017–2019. Questo dipende in particolare dalla stima al ribasso dell’evoluzione dei costi delle cure in caso di malattia. Il supplemento di premio per le prestazioni in caso di infortunio nell’assicurazione facoltativa di base sarà stabilito per ora nella misura del 6,25 per cento del premio per le prestazioni in caso di malattia. Il supplemento potrebbe far aumentare ulteriormente il premio degli assicurati pensionati di circa 20 franchi al mese. Anche questi dati restano validi salvo eventuali aggiornamenti necessari dei fattori determinanti per l’ammontare dei premi entro l’autunno 2017.

La forfetizzazione del supplemento di premio prevista per la copertura contro gli infortuni costituisce una disposizione provvisoria per la fase introduttiva. Essa è dovuta al fatto che finora l’assicurazione militare non ha fatto alcuna distinzione nelle prestazioni per gli assicurati a titolo facoltativo tra spese per malattia e spese per infortuni, motivo per cui per il momento è possibile effettuare soltanto una stima. Diversamente da quanto avvenuto finora, nei prossimi anni sarà necessario distinguere l’origine dei costi e raccogliere i relativi dati. Secondo la prescrizione legale, deve essere raggiunto per i costi degli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo un grado di copertura del 100 per cento. Di conseguenza in futuro occorrerà esaminare, in base ai nuovi dati disponibili, se questo valore sia raggiunto con un supplemento forfettario del 6,25 per cento sul premio delle prestazioni in caso di malattia. A seconda dei casi, il supplemento forfettario dovrà essere adeguato oppure sostituito da un calcolo concreto del supplemento di premio per la copertura contro gli infortuni.

5 Entrata in vigore

Le modifiche dell’ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.