Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 9 pagine

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timento federale dell’interno (DFI), il premio per le prestazioni in caso di malattia e il supplemento per le prestazioni in caso di infortunio.

3 Commento ai singoli articoli

Sostituzione di un termine

Negli articoli 12 e 14 capoverso 3 «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Articolo 8 Premio per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo

Capoverso 1

Nel capoverso 1 è definito l’importo del premio mensile determinante per le prestazioni in caso di malattia. Il premio mensile è fissato ora annualmente dal Consiglio federale per l’anno successivo secondo la procedura disciplinata all’articolo 8c. Ciò significa che in caso di incremento dei costi il premio deve essere aumentato costantemente.

Capoverso 2

Per quanto concerne la riduzione dei premi, resta valido in linea di massima il sistema attuale sancito all’articolo 8 capoverso 2 OAM, che prende in considerazione l’importo massimo previsto nella relativa classe di stipendio. In base a una modifica dell’ordinanza sul personale federale (OPers), viene stralciato il rimando al «livello di valutazione A». A seconda della classe di stipendio, gli assicurati a titolo professionale continueranno a ottenere una riduzione del premio dell’assicurazione malattie del 48, 27 o 12 per cento.

Capoverso 3

Questo capoverso corrisponde dal punto di vista del contenuto all’attuale articolo 8 capoverso 3 OAM e presenta soltanto adeguamenti redazionali.

Articolo 8a Supplemento secondo l’articolo 66c capoverso 2 della legge

Analogamente al premio per le prestazioni in caso di malattia, l’importo del supplemento per le prestazioni in caso di infortunio è sancito nell’articolo 8a. Il Consiglio federale fisserà ora anche questo supplemento ogni anno per l’anno successivo secondo la procedura di cui all’articolo 8c.

Articolo 8b Riscossione dei premi per gli assicurati a titolo professionale

Capoverso 1

Il capoverso 1 riprende in modo invariato il contenuto dell’attuale disposizione di cui all’articolo 8 capoverso 4 OAM.

Capoverso 2

L’articolo 66b capoverso 2 AP-LAM stabilisce che l’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi. Sono comprese in particolare le prestazioni di servizi conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettere a e n LAM. L’articolo 8b capoverso 2 AP-OAM precisa che la stessa disposizione si applica anche per le attività di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettere c–m LAM.

Articolo 8c Adeguamento del premio e del supplemento

L’articolo 8c definisce la procedura e le basi per gli adeguamenti annuali del premio e del supplemento. Nella determinazione del premio confluiranno tutti i costi comprovati dell’assicurazione militare ge-