Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 9 pagine

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Poiché gli assicurati a titolo facoltativo devono versare un supplemento al premio dell’assicurazione malattie per gli infortuni, devono essere esposte conformemente al capoverso 1 lettera b le spese per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo e per le ricadute e le conseguenze tardive riconducibili a essi.

L’assicurazione militare deve presentare conformemente alla lettera c il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo. In base a questi dati, è possibile seguire l’evoluzione del numero di casi e constatare eventuali variazioni rilevanti per i costi.

Conformemente al capoverso 1 lettera d, l’assicurazione militare deve esporre il numero di casi e il numero di ricadute e conseguenze tardive riconducibili a essi. In base a questi dati, è possibile seguire l’evoluzione del numero di casi e constatare eventuali variazioni rilevanti per i costi.

Conformemente al capoverso 1 lettera e, occorre riscuotere le entrate derivanti dai premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché i supplementi di premio per l’assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, per poter verificare se sia stato raggiunto il grado di copertura dei costi fissato.

Conformemente al capoverso 1 lettera f, l’assicurazione militare deve trasmettere i dati concernenti il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate.

Per poter calcolare il premio dell’assicurazione malattie, è necessario conoscere anche il numero degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo conformemente al capoverso 1 lettera g.

Capoverso 2

I dati annuali conformemente al capoverso 1 devono esporre innanzitutto i costi interi dell’assicurazione militare dell’anno precedente alla determinazione dei premi esposti nell’ultimo calcolo. Su questa base di partenza, devono essere fornite nel riepilogo commentato valutazioni separate per l’anno della determinazione dei premi e per l’anno successivo.

Capoverso 3 lettera a

A partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul finanziamento, dovrà essere raggiunto un grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento. Nella determinazione dei premi per l’anno successivo nel quadro dei tre periodi di osservazione, è possibile basarsi sui dati effettivi delle spese per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo e per le prestazioni in caso di infortunio degli assicurati a titolo facoltativo soltanto per l’anno contabile precedente. Sia per l’anno della determinazione dei premi sia per l’anno successivo sarà invece necessario basarsi su valutazioni. Pertanto non è possibile escludere che il premio che era stato fissato per l’anno contabile precedente non sia arrivato a coprire come previsto i costi effettivi dell’anno contabile almeno per l’80 per cento. In questo caso, al capoverso 3 lettera a si prevede che la copertura dei costi riscontrata insufficiente in passato debba essere presa in considerazione per la nuova determinazione dei premi. Ciò significa che per la successiva determinazione dei premi occorre partire dall’aumento comprovato dei costi dell’anno precedente che ha portato a una copertura dei costi dei premi insufficiente. Con questa correzione del livello nella base di partenza per le valutazioni dei costi si assicura che in futuro il grado minimo di copertura dei costi fissato dalla legge possa essere probabilmente mantenuto. Se, in base al risultato contabile, i premi dovessero essere troppo elevati generando un grado di copertura dei costi superiore all’80 per cento, il Consiglio federale terrà conto di questo aspetto anche per la nuova determinazione dei premi, considerata la fase di transizione di cinque anni con un grado di copertura dei costi auspicato dell’80 per cento.