Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/46: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM); premio d'assicurazione malattie nell'assicurazione militare · 9 pagine

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nerati dagli assicurati a titolo professionale e dagli assicurati a titolo facoltativo. I premi e il supplemento sono fissati sempre per l’anno successivo alla determinazione dei premi. Nel far questo, occorre basarsi innanzitutto sui costi interi dell’assicurazione militare dell’anno precedente alla determinazione dei premi comprovati nell’ultimo calcolo. Questi dati fungono da base di partenza per le valutazioni dei costi per l’anno della determinazione dei premi e per l’anno successivo, per cui risultano in tutto tre periodi di osservazione.

La Divisione assicurazione militare dell’INSAI (assicurazione militare) deve presentare ogni anno entro la fine di maggio all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati definiti all’articolo 8c capoverso 1 per i tre periodi di osservazione in un riepilogo commentato. Quest’ultimo deve comprendere anche una valutazione conformemente al capoverso 3 lettere a e b, in base alla quale il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo e del supplemento per le prestazioni in caso di infortunio degli assicurati a titolo facoltativo per l’anno successivo. I risultati si riflettono in seguito in un adeguamento degli articoli 8 capoverso 1 e 8a capoverso 1 AP-OAM.

Conformemente all’articolo 66b capoverso 1 AP-LAM, i premi dell’assicurazione malattia devono essere fissati in base al requisito del grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento. In una fase introduttiva di cinque anni, il Consiglio federale prevede di limitare il grado di copertura dei costi all’80 per cento. In seguito però ne esaminerà un aumento in quanto la legge stabilisce un grado di copertura almeno dell’80 per cento.

Per quanto concerne il supplemento per le prestazioni in caso di infortunio, il testo dell’articolo 66c capoverso 2 secondo periodo AP-LAM, proposto nel messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017–2019, è stato adeguato nel quadro del dibattito parlamentare. Il testo adottato dal Parlamento ha il tenore seguente: «Questo supplemento è calcolato in modo da coprire, per questa categoria di assicurati, i costi delle prestazioni di cui all’articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio». Poiché non si fa riferimento al grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento menzionato all’articolo 66b capoverso 1 AP-LAM, ma si citano soltanto le categorie di prestazioni elencate nell’articolo e allo stesso tempo si stabilisce che il supplemento deve coprire questi costi, è conforme alla volontà del legislatore che con il supplemento per le prestazioni in caso di infortunio debba essere raggiunto un grado di copertura dei costi del 100 per cento.

Capoverso 1 lettere a–g

Per il calcolo dei premi e la stima dell’evoluzione dei costi, la Divisione assicurazione militare dell’INSAI deve trasmettere ogni anno in un riepilogo commentato i dati sui tre periodi di osservazione. Concretamente devono essere esposti i seguenti dati:

− i costi delle cure degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo suddivisi in base alle categorie dell’articolo 66b capoverso 1 AP-LAM;

− i costi per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive riconducibili a essi. Anche questi dati devono essere suddivisi in base alle categorie dell’articolo 66b capoverso 1 AP-LAM;

− il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;

− il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive degli assicurati a titolo facoltativo;

− le entrate derivanti dai premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché i supplementi di premio per l’assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo;

− il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate;

− il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo facoltativo.

Conformemente al capoverso 1 lettera a, l’assicurazione militare deve comprovare i costi per la cura di malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo per la cura medica, le spese di viaggio e di soccorso, le cure a domicilio e le cure, i mezzi ausiliari e le spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato (suddivisione secondo l’art. 66b cpv. 1 lett. a–e AP-LAM).