Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

cittadino americano. Sarebbe dunque ipotizzabile che i segreti commerciali debbano essere rivelati a possibili concorrenti se questi richiedono di accedervi. L’articolo 10 paragrafo 1 sancisce che l’amministrazione richiedente è tenuta a proteggere le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell’ampiezza riservati dall’amministrazione interpellata. Da qui il Consiglio federale conclude che gli Stati Uniti si impegnano ad applicare la deroga al «Freedom of Information Act» in caso di segreti industriali, commerciali e professionali. SO è tuttavia del parere che ciò rappresenti un elemento di incertezza nell’Accordo, poiché in ogni caso gli Stati Uniti saranno indotti a ponderare, da un lato, la domanda di consultare gli atti e, dall’altro, la minaccia di un danno per l’impresa in questione. In passato gli Stati Uniti consideravano il diritto di consultazione degli atti preponderante nella maggior parte dei casi. È inoltre dichiarato che, in uno scambio di lettere complementare, le due parti vogliono stabilire che l’assistenza amministrativa deve poter essere rifiutata anche in caso di violazione del segreto industriale, commerciale e professionale. SO auspicherebbe, invece, che la protezione dei segreti industriali, commerciali e professionali fosse disciplinata esplicitamente in un articolo dell’Accordo.

Art. 12 Costi dell’assistenza amministrativa

ZG: l’articolo 12 paragrafo 2 deve essere così riformulato (cfr. motivazione in proposito all’art. 5): «Se già durante il disbrigo della domanda di assistenza amministrativa emerge chiaramente che tale disbrigo causa costi di importo eccezionale, le amministrazioni doganali

si consultano per stabilire come sia possibile rimborsare alla parte interpellata i costi

scaturenti o scaturiti e le condizioni alle quali proseguire il disbrigo della domanda.»

Art. 16 Entrata in vigore e denuncia

ZH: secondo il Cantone, la clausola di denuncia prevista nell’avamprogetto è insufficiente in vista di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Sarebbe opportuno riflettere su un disciplinamento secondo cui l’Accordo di assistenza amministrativa è considerato denunciato se, entro un determinato periodo dalla sua conclusione, non sono stati avviati negoziati su tale accordo di sicurezza oppure se entro un determinato periodo non è stato concluso un accordo di sicurezza.

VD: l’articolo 16 dovrebbe contenere una clausola al fine di collegare l’Accordo di assistenza amministrativa all’eventuale futuro accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali, in modo che possano essere posti in vigore soltanto insieme («clausola ghigliottina»). L’assenza di una simile disposizione dovrebbe rappresentare un criterio rigoroso per rinunciare alla conclusione dell’Accordo.

3 Attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione

I partecipanti alla consultazione non si sono espressi in merito all’attuazione dell’Accordo e al disbrigo delle domande di assistenza amministrativa (art. 9)12.

12 La competenza della Confederazione nell’ambito doganale è esclusiva; ai Cantoni non spettano compiti esecutivi in materia.