Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
informazioni indiscriminate (cosiddette «fishing expedition»). Le domande di assistenza amministrativa devono dunque descrivere i fatti e le circostanze sospette, nell’intento di impedire che la parte richiedente possa avanzare richieste di informazioni indiscriminate. SO ritiene che questa misura sia sufficiente a contrastare tali richieste, ma è indispensabile che le autorità doganali svizzere verifichino dettagliatamente la domanda.
Roche ed economiesuisse: non si comprende il motivo per cui il paragrafo 3 sancisca la possibilità che siano presentate domande in lingua inglese e che non debbano essere tassativamente sottoposte in una lingua ufficiale, come viene richiesto normalmente.
Centre Patronal: l’articolo 8 paragrafo 2 lettera b manca di precisione. Cosa si intende per «genere della questione o del procedimento»?
Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni
ZG: la frase iniziale dell’articolo 10 paragrafo 1 deve essere formulata nel seguente modo: «Le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per il motivo indicato
all’articolo 8 paragrafo 2 lettera d.»
Motivazione: lo scopo del presente Accordo è formulato in modo già molto ampio nel preambolo. In particolare con il riferimento all’esecuzione del vigente diritto doganale nazionale, l’altra parte non ha alcuna possibilità di avere una visione d’insieme ricostruibile e trasparente dello scopo del presente Accordo. Con il permesso di ottenere informazioni su persone e imprese e di utilizzarle per tutti gli scopi del presente Accordo secondo l’articolo 10 paragrafo 1, alla parte richiedente si apre un campo di utilizzo molto ampio. Nella prassi viene così consentito di continuare a utilizzare in un momento successivo le informazioni ottenute preventivamente su semplice sospetto, senza che l’amministrazione interpellata sia o possa essere informata in futuro in merito all’insorgere di un nuovo scopo di impiego. È altrettanto improbabile che la persona coinvolta ne giunga concretamente a conoscenza. Si ritiene che un’estensione dell’impiego delle informazioni ottenute a tutti gli scopi del presente Accordo sia sproporzionata. Per limitare il permesso di utilizzare le informazioni ricevute al motivo da menzionare comunque preliminarmente secondo l’articolo 8 paragrafo 2 lettera d, tale permesso riporta al principio, auspicato in nome dello Stato di diritto, di salvaguardare la proporzionalità.
SO: conformemente all’articolo 10 paragrafo 1, tutte le informazioni trasmesse devono essere classificate come riservate. Questa riservatezza implica che le informazioni godono di una particolare protezione. L’amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla pubblicazione nel modo e nell’ampiezza che l’amministrazione interpellata riserva a informazioni analoghe. Di conseguenza non è garantita una protezione equivalente, il che è piuttosto delicato soprattutto con i dati personali. Dal rapporto si evince che a questo passaggio è già stato dedicato parecchio tempo nel corso dei negoziati e non è presumibile che esista un ulteriore margine negoziale in materia. Di conseguenza occorre soppesare bene l’utilità dell’Accordo con il rischio di dover divulgare i dati personali. Dal punto di vista giuridico, la versione dell’articolo 10 paragrafo 1 è conforme, ma occorre comunque affermare che l’Accordo in materia doganale con l’UE riconosce una protezione più ampia alle informazioni confidenziali.
AI: la riservatezza e l’impiego delle informazioni non sembrano sufficientemente protetti (ad es. trasmissione in relazione con la lotta al terrorismo).