Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

VD: l’articolo 10 paragrafo 1 è insufficiente per quanto riguarda la prevenzione della divulgazione di informazioni ottenute in seguito a un’indagine condotta nel territorio della controparte. La Svizzera e gli Stati Uniti devono garantire il rispetto rigoroso della riservatezza delle informazioni fornite secondo un livello di protezione che deve essere equivalente a quello prevalente nello Stato che, a seguito dell’assistenza amministrativa, ha trasmesso le informazioni. La disposizione va modificata in tal senso, in particolare occorre eliminare l’espressione «nel modo e nell’ampiezza».

Centre Patronal: questo articolo presenta alcune difficoltà. Il paragrafo 1 recita che «L’amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell’ampiezza […]»: una simile definizione lascia pensare che vi sarà una divulgazione e che non sarà possibile evitare delle fughe a livello trasmissione di informazioni. È evidente che questa frase non è formulata in maniera appropriata e sarebbe auspicabile avere maggiori garanzie in tal senso.

A determinate condizioni, il paragrafo 3 consente alle parti di trasmettere informazioni ad altre autorità, addirittura di renderle pubbliche. Una simile clausola è assolutamente inammissibile. Le informazioni raccolte non devono poter essere trasmesse a una qualsiasi autorità né tantomeno rese pubbliche. Potrebbero essere causati dei danni irrimediabili ad altre persone (in particolare persone giuridiche) che vengono poste al centro dell’attenzione.

SAV: l’articolo 10 paragrafo 5 dell’Accordo permette di trasmettere ad altre autorità governative informazioni in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale, scambiate sulla base del presente Accordo, sempre che le leggi interne della parte richiedente prevedano un obbligo di divulgazione. Ciò sembra essere problematico dal punto di vista della protezione dei dati e simile ad alcuni accordi criticati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (vedi in particolare l’accordo con gli Stati Uniti sui Passenger Name Records).

Art. 11 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa

ZG: l’articolo 11 paragrafo 1 deve essere formulato nel seguente modo: «L’amministrazione interpellata può negare, rifiutare o sospendere l’assistenza amministrativa o concederla solo a determinate condizioni, qualora l’assistenza amministrativa […]».

Motivazione: è presumibile che un’indagine concernente un’assistenza amministrativa concessa una volta possa durare diverse settimane o, addirittura, mesi. Tuttavia, se dovesse emergere che la parte richiedente ha violato le prescrizioni o le condizioni della parte interpellata nel corso dell’assistenza amministrativa, la parte interpellata deve avere la possibilità di revocare l’assistenza amministrativa una volta concessa, in particolare in caso di violazione di una delle condizioni enunciate all’articolo 11 paragrafo 1 lettere a–c.

SO: secondo il rapporto esplicativo, durante i colloqui negoziali la Svizzera e gli Stati Uniti non nutrivano opinioni concordi sulle deroghe in relazione con il segreto industriale, commerciale e professionale. Gli Stati Uniti si opponevano categoricamente all’esclusione dell’assistenza amministrativa in caso di pregiudizio ai segreti industriali. Questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui nel 2003 [recte: 2013] le associazioni economiche nutrivano un atteggiamento prevalentemente contrario all’Accordo. La Svizzera e gli Stati Uniti sono poi riusciti ad accordarsi sull’articolo 11 paragrafo 1. L’assistenza amministrativa deve poter essere rifiutata qualora violi l’ordinamento giuridico della parte interpellata. Il «Freedom of Information Act» in vigore negli Stati Uniti assicura l’accesso a documenti ufficiali a ogni