Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

zione. In caso di limitate risorse finanziarie e di personale per la parte interpellata, l’attuale disciplinamento dell’assunzione dei costi dell’assistenza amministrativa invita ad attribuire alla parte richiedente un ruolo più attivo nel disbrigo della sua domanda e a lasciarla libera di agire al fine di contenere il più possibile i costi che deve assumersi la parte interpellata. La formulazione scelta all’articolo 12 contribuirà a incentivare lo svolgimento di attività sovrane in territorio straniero nell’interesse della parte richiedente. Anche se il diritto internazionale vieta chiaramente le operazioni sovrane in uno Stato straniero, si considera opportuno ripetere una formulazione esplicita in un nuovo paragrafo 2 aggiunto all’articolo 5 per vietare rigorosamente un ruolo attivo della parte richiedente in territorio straniero. Dal momento che il campo disciplinato dall’articolo 5 viene esteso, occorre anche modificarne il titolo.

AI: sono considerate problematiche la presenza di ispettori statunitensi alle indagini da svolgere e la possibilità di consultare gli atti. Niente ne giustifica la concessione, che è esclusa nell’ambito delle imposte dirette.

VD: l’articolo 5 consente la presenza di collaboratori dell’amministrazione richiedente durante le indagini. Questi ultimi hanno il diritto di recarsi anche nei locali dell’amministrazione, in particolare per copiare i documenti da raccogliere. L’amministrazione interpellata potrebbe porre delle condizioni a tale proposito. Tuttavia, non è stato formulato alcun criterio preciso. L’amministrazione richiedente potrebbe così avvalersi di tale principio troppo generale al fine di ottenere in maniera intrusiva determinati documenti. Pertanto, l’articolo 5 lettera b dovrebbe precisare il tipo di indagine o di infrazione interessata oppure limitare l’assistenza alla sola «trasmissione» di copie, senza tollerare la presenza di collaboratori all’interno dei locali dell’amministrazione.

Centre Patronal: tale disposizione consente la presenza di collaboratori dell’amministrazione richiedente durante le indagini. Questi ultimi hanno il diritto di recarsi anche nei locali dell’amministrazione per esaminare le informazioni e copiare i documenti da raccogliere. Il forte potere di ingerenza concesso da tale disposizione è inaccettabile. Innanzitutto si suppone che sarebbero in particolare gli americani a ricorrere a tale disposizione. Inoltre, per gestire delle indagini in maniera adeguata, non è auspicabile la presenza di rappresentanti della parte richiedente, dato che potrebbero risultarne delle pressioni sulle operazioni d’inchiesta e/o delle velleità di ingerenza in queste ultime. Il Centre Patronal chiede inoltre la soppressione nell’Accordo del carattere eccessivo della clausola dell’articolo 5.

Roche: non si comprende il motivo per cui i collaboratori dell’autorità richiedente debbano essere presenti, tra l’altro, alle ispezioni e lo scopo di tale presenza.

Art. 6 Atti e documenti

Roche: gli atti originali non devono essere forniti in alcuna circostanza. Le copie o le copie certificate degli atti rispondono altrettanto bene alla finalità auspicata.

Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa

SO: la Svizzera ha concluso nel 2009 [recte: 1997] l’Accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con l’UE. Ogni anno riceve dall’UE circa 250 domande di assistenza amministrativa. Il Consiglio federale prevede lo stesso ordine di grandezza per le domande da parte degli Stati Uniti, ma è difficile valutare quante ne saranno effettivamente poste. L’articolo 8 paragrafo 2 dell’Accordo prevede un dispositivo di sicurezza contro le richieste di